Il provvedimento di licenziamento, nel caso sia stato raggiunto il termine massimo consentito dal CCNL per l’assenza da malattia, è valido solo se sia stato preventivamente effettuato il corretto computo dei giorni di assenza – ex CCNL in vigore – e laddove altresì siano stati rispettati i criteri circa l’interpretazione degli atti unilaterali (intenzione, conoscenza, interpretazione secondo buona fede) e la sussistenza e fondatezza della motivazione del licenziamento.
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 09 Febbraio 2012, n. 1885
Teramo, 22 Febbraio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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