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Licenziato dal Jobs Act? Ecco come difendersi dalle tutele crescenti

Creato il 11 gennaio 2016 da Propostalavoro @propostalavoro

TECNO_Figura II 189Jobs Act e tutele crescenti non vogliono dire «libertà di licenziamento».

Due sentenze della Corte di Cassazione, pronunciate a fine 2015, fanno pensare che nel bene o nel male la libertà di "lasciare a casa" i dipendenti sia più una trovata mediatica che una reale possibilità per il datore di lavoro.

Quando non si accerta se il danno all'azienda causato da un dipendente è grave e quando il fatto commesso non ha alcuna rilevanza giuridica, licenziare, anche con le tutele crescenti, sembra impossibile.

Parliamo, in questo caso, di licenziamento disciplinare – il licenziamento economico (o oggettivo) è tutta un'altra storia, come raccontavamo in un altro articolo. Per licenziare una persona a seguito di un suo comportamento scorretto, occorre che questa abbia commesso uno o più fatti particolarmente gravi che hanno causato all'azienda un danno non indifferente.

Ma se uno viene licenziato per un fatto che non ha commesso? O che non ha causato danni? O che ha causato danni irrilevanti? Le tutele crescenti del Jobs Act e l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori si distinguono proprio per questo.

Secondo l'articolo 18, in tutti questi casi si può essere reintegrati nel posto di lavoro, come se il licenziamento non avesse mai avuto effetto. Le tutele crescenti, invece, reintegrano solo nel primo caso, quando cioè si accerta che non è stato commesso il fatto che ha portato al licenziamento.

Ma a questo punto mettiamoci nei panni del giudice che deve stabilire se il fatto è stato commesso o meno: quando si può dire che un fatto è realmente avvenuto? E quale tipo di fatto? Il fatto deve essere illecito? Ecco allora le indicazioni (così come interpretate da noi e dalle nostre fonti) che i giudici della Cassazione hanno dato ai colleghi dei precedenti gradi di giudizio.

Quando può essere reintegrato un lavoratore, anche assunto con le tutele crescenti?

1. Se non è stata accertata la gravità del danno causato. La gravità del danno è parte integrante del fatto. Senza gravità, è come se il fatto fosse successo solo in parte, che per i giudici è come se non fosse avvenuto. Quindi, il lavoratore viene reintegrato.

2. Se il fatto non ha rilevanza giuridica. Un fatto causato da un comportamento lecito del dipendente non può essere considerato illecito. Anche la illiceità è parte integrante del fatto, quindi, come sopra, è come se il fatto non si fosse mai verificato. Anche qui, il giudice può far scattare la reintegra.

L'interpretazione delle sentenze dei giudici della Suprema Corte non è legge. Quindi non c'è la certezza totale su questi punti. È vero però che esiste ancora per i dipendenti uno spazio di difesa delle tutele crescenti, uno spazio di cui essere consapevoli. Attenzione, quindi: anche in caso di tutele crescenti, non è detto che una volta licenziati non ci si possa opporre al licenziamento!

Per approfondire:

Simone Caroli


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