Con la risoluzione n. 15 E del 13 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi circa il corretto ambito di applicazione dell’articolo 14, comma 11, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).
Tale disposizione, nel prevedere che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”, ha, di fatto, eliminato i disallineamenti esistenti tra le soglie di ricavi ai fini delle imposte dirette, per la tenuta della contabilità semplificata, e quelle del volume d’affari ai fini Iva, per la periodicità di liquidazione, prodottisi dal 14 maggio 2011 per effetto del decreto legge 70/2011.
Pertanto, possono eseguire le liquidazioni trimestrali Iva i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore:
- a 400mila euro, per le imprese che effettuano prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni
- a 700mila euro, per le imprese che svolgono altre attività.
Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è elevato a 700mila euro relativamente a tutte le attività esercitate. Risoluzione 15E 2012
