Lo scippo referendario e i dubbi sul quesito nucleare

Creato il 05 giugno 2011 da Ognimaledettopost
Dichiarazioni, smentite e contro-smentite, decreti legislativi, sentenze della Cassazione: il quarto quesito referendario, quello sul nucleare, genera ogni giorno sempre maggiori dubbi. In teoria nei giorni 12 e 13 giugno gli italiani dovranno dire se sono favorevoli o meno al ritorno al nucleare. In pratica, il loro voto è stato forse svuotato di significato.

Wikipedia, l'enciclopedia online fatta dagli utenti, spesso tanto pasticciona e imprecisa, espone stavolta con puntualità le tappe della vicenda e i termini della questione. RIproponiamo tutto qui di seguito, fermo restando che il nostro NO al ritorno al nucleare è fermo e deciso. Ma la questione è particolarmente ingarbugliata e merita più di una riflessione. 

La normativa sulla ripresa dell'energia nucleare in Italia è contenuta nella legge n. 99/2009 e nel decreto legislativo n. 31/2010. Il testo del quesito referendario su cui sono state raccolte le firme faceva quindi riferimento a tale normativa (qui la vecchia versione del quesito)
Nel mese di marzo, nel corso della campagna referendaria e a seguito del disastro nucleare di Fukushima, in Giappone, il governo ha emanato il decreto legge n.34/2011, il cui articolo 5 ("Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo numero 31 del 2010") include una moratoria di un anno sull'avvio del programma nucleare: in pratica un decreto ad disastrum.In seguito, grazie all'introduzione di un emendamento al decreto omnibus 2011, convertito in legge il 26 maggio, il governo Berlusconi IV intende modificare ulteriormente la normativa vigente, ovvero il precedente decreto di marzo.L'emendamento, abrogando diverse disposizioni, fra cui quelle relative alla realizzazione di nuove centrali nucleari, concede al governo di tornare eventualmente in seguito sulla questione dell'uso dell'energia nucleare in Italia una volta acquisite "nuove evidenze scientifiche mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea", attraverso l'adozione, entro dodici mesi, di una "strategia energetica nazionale" che non nomina né esclude, quindi, l'eventuale ricorso all'energia nucleare stessa: un vero e proprio imbroglio che consente a B.&Co. di "aggirare" il quesito referendario.
In base all'art. 39 della legge 352/1970 sui referendum, "se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative di voto in merito non avranno più corso".L'intento del governo, come spudoratamente dichiarato da B., era quello di non permettere lo svolgimento del referendum sul nucleare, poiché influenzato dai recenti avvenimenti in Giappone: "Se fossimo andati oggi a quel referendum, il nucleare in Italia non sarebbe stato possibile per molti anni a venire. Abbiamo introdotto questa moratoria responsabilmente (che faccia di bronzo!), per far sì che dopo un anno o due si possa tornare a discutere con un'opinione pubblica consapevole. Siamo convinti che il nucleare sia un destino ineluttabile".



Il 1º giugno 2011 l'ufficio centrale della Cassazione ha tuttavia stabilito che - pur alla luce dell'emendamento presentato dal governo - il referendum sul nucleare debba essere comunque svolto e che debba essere relativo al testo normativo risultante dalla modifica operata dal decreto omnibus. La Cassazione ha trasferito il quesito abrogativo sulle disposizioni di cui all'articolo 5 comma 1 e 8 dl 31/03/2011 n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n.75. (qui la nuova versione del quesito); tenendo conto dell'abrogazione parziale contenuta nel decreto omnibus, la Corte ha stabilito che il referendum concernerà le ultime disposizioni legislative ancora in vigore. Nelle motivazioni addottate a maggioranza dall'ufficio referendum della Corte di Cassazione, appare come le nuove norme sono in "manifesta contraddizione con le dichiarate abrogazioni" e come si "dà luogo a una flessibile politica dell'energia che include e non esclude anche nei tempi più prossimi la produzione a mezzo di energia nucleare". Il comma 1 dell'articolo 5 "apre nell'immediato al nucleare (solo apparentemente cancellato)".
Lo stesso 1° giugno 2011 il governo Berlusconi IV ha dato mandato all'avvocatura dello Stato di intervenire all'udienza del 7 giugno della Corte costituzionale sull'ammissibilità del nuovo quesito, al fine di "evidenziare l'inammissibilità della consultazione", poiché il referendum "avrebbe a questo punto un oggetto del tutto difforme rispetto al quesito in base al quale sono state raccolte le firme", e perché non sarebbe di tipo abrogativo, ma consultivo o propositivo.

Giovanni Guzzetta

A questo punto, però, sorgono dubbi sull'efficacia reale di un sì o di un no. Il costituzionalista Giovanni Guzzetta spiega bene quale enorme contraddizione abbia originato questo clamoroso groviglio legislativo (illegittimamente creato dal Governo): 
"Il risultato finale di una eventuale abrogazione è tutto da vedere. Le disposizioni su cui gli elettori si pronunzieranno sono due: la prima prevede che ''al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche (...) sui profili relativi alla sicurezza nucleare (...) non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare''. La seconda disposizione prevede che ''entro dodici mesi (...) il governo (...) adotta la Strategia energetica nazionale'' (relativa cioe' a tutte le possibili fonti di approvvigionamento energetico). 
La doppia negazione produce un'affermazione. E poichè il referendum si chiama abrogativo perchè il corpo elettorale vuole negare una scelta del legislatore, che succede se ad essere negata è una negazione? Che succede cioè se io abrogo una norma che stabilisce che non si procede nel programma nucleare italiano?, e come si può conciliare il fatto che in occasione di uno stesso referendum (si tratta del medesimo quesito) l'elettore voglia l'abrogazione del programma energetico per qualsiasi fonte di energia e, nello stesso momento, che si proceda nel programma nucleare? 
Le soluzioni sono due: o si ritiene che le due affermazioni contraddittorie si elidano (e dunque l'effetto innovativo è nullo - e in quel caso il referendum è inutile) oppure, se una ha portata più generale dell'altra, si applica il principio di specialità. Vale a dire, la norma speciale deroga a quella generale. Il risultato nel nostro caso: si abroga l'intera politica energetica del governo, tranne quella nucleare, che rimane l'unica praticabile!
Forse ha ragione B., i referendum sono "inutili"? Peccato che a tentare di renderli inutili ci provino soltanto lui e la sua banda!Come ci si può continuamente appellare ai cittadini e poi privarli del diritto di decidere? Andiamo alle urne e diciamo comunque la nostra: la voce referendaria, pur se mutilata, rimane sempre la nostra voce. 
VOTARE, E VOTARE SÌ!

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