È solo un disegno di legge, ma lo hanno già ribattezzato lo Statuto dei lavoratori autonomi. Una rivoluzione copernicana. Finalmente anche per i lavoratori autonomi saranno in arrivo tutele come per i “normali” lavoratori dipendenti. A giugno, con il D. Lgs. 81/2015 sul riordino delle tipologie contrattuali ancora caldo di stampa, i consulenti tecnici del Ministero del Lavoro lo definirono uno strumento necessario per completare la riforma del mercato del lavoro messa in atto dal Jobs Act. É davvero così?
Piccoli artigiani e piccoli commercianti esclusi
Innanzitutto, la bozza di legge si apre con la previsione, all’art. 1, che le disposizioni sono applicabili a titolari di Partite Iva e professionisti ma non ai piccoli artigiani e ai commercianti iscritti alla Camera di Commercio. Perché? Si attendono lumi in merito.
Maternità, malattia e infortunio
Ma tra le principali novità che hanno maggiormente riempito i titoli dei giornali nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del ddl, sicuramente ci sono le previsioni in tema di maternità, malattia ed infortunio. Certamente diposizioni di maggior favore rispetto a quelle previste attualmente. Ad esempio, la lavoratrice madre riceve l’indennità di maternità per cinque mesi indipendentemente dall’effettiva estensione dall’attività lavorativa, mentre il lavoratore che, per malattia, deve interrompere la propria prestazione per un periodo superiore a 60 giorni può sospendere il versamento il versamento degli oneri previdenziali fino a un massimo di 2 anni.
Formazione e sportello ricerca clienti
E ancora: si prevede la deducibilità integrale delle spese per corsi di aggiornamento professionale, master o congressi fino ad un massimale di diecimila euro rispetto alla precedente previsione che prevedeva una deducibilità del 50%. Da non sottovalutare anche la previsione della predisposizione di uno sportello dedicato al lavoro autonomo presso i CPI per favorire il matching tra domanda ed offerta e fornire indicazioni su procedure per accesso ad appalti, crediti o avvio di attività autonome.
Chiarezza sulle co.co.co.
Una nota di sicuro merito è la precisazione su cosa siano le co.co.co., modificando la norma di legge dell’articolo 409 c.p.c., l’unica norma che parla chiaramente di collaborazioni coordinate e continuative. Ma attenzione, le vecchie co.co.co, quindi, sono più vive che mai, mentre il co.co.pro. – precariato sì, ma “meno selvaggio” – resta relegato ai margini del lavoro dal d.lgs. 81/2015.
Luci ed ombre dunque su uno Statuto dei lavoratori autonomi ancora decisamente da modellare.
Carlotta Piovesan