Non può essere riconosciuta l’indennità di avviamento allorchè i locali ove l’attività imprenditoriale venga esercitata non costituiscano collettori di clientela e fattore di avviamento (nella specie, la Corte ha confermato l’esclusione al diritto dell’indennità atteso che l’immobile era stato concesso in locazione ad uso esclusivo di progettazione e di prototipistica veicoli, rilevando, pertanto, il carattere sostanzialmente professionale dell’attività di progettazione e la mancanza del requisito essenziale dell’occasionalità del contatto tra clienti e imprenditore).
Cassazione Civile, Sez. III, 08 Giugno 2012, n. 9305
Teramo, 06 Luglio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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