Nel rito del lavoro, il termine di 10 giorni (applicabile anche in materia di locazione) entro cui l’appellante, ai sensi dell’art. 435, comma 2, c.p.c., deve notificare all’appellato il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza, non ha carattere perentorio. Perciò, la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, non incidendo su interessi di ordine pubblico processuale o su interessi dell’appellato, purché sia rispettato il termine di 25 giorni, previsto dall’art. 435, comma 3, c.p.c., che deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione.
Corte di Cassazione, sez. III,13 maggio 2014, n. 10316
Teramo, 15 Maggio 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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