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In tema di locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo, il locatore che intenda alienare a terzi l’immobile è tenuto, per consentire al conduttore l’esercizio del diritto di prelazione, ad effettuare una nuova “denuntiatio”, quando tra la prima comunicazione delle condizioni di vendita e la vendita al terzo sia intercorso un intervallo di tempo incidente sulla parità delle condizioni di vendita, in ragione delle variazioni dei valori monetari.
Cassazione Civile, Sez. III, 18 Luglio 2011, n. 15708
Teramo, 19 Agosto 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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