Ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso del conduttore, a norma dell’ art. 27, ottavo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, è sufficiente che egli manifesti, con lettera raccomandata o altra modalità equipollente, al locatore il grave motivo per cui intende recedere dal contratto di locazione, senza avere anche l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, ne’ di darne la prova perché queste attività devono esser svolte in caso di contestazione da parte del locatore.
Cassazione Civile, Sez. III, 17 Gennaio 2012, n. 549
Teramo, 27 Gennaio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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