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Lotta al caporalato, chiarimenti sulla norma in vigore

Creato il 19 settembre 2011 da Yellowflate @yellowflate

Foggia: caporalato, sfruttamento e sequestro. Due arrestiLa manovra di ferragosto, oltre alle misure anticrisi ha varato un piano per lo stop allo sfruttamento della manodopera attraverso la pratica del caporalato, nel mirino sembrano esserci soprattutto i cantieri edili e il comparto agricolo ma anche i laboratori clandestini.  Il piano ha previsto l’introduzione nel codice penale, fra i reati contro la libertà individuale, il delitto di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro. Prassi diventata sempre più comune con la crescita della migrazione clandestina. La norma prevede, in caso di  di prova dello sfruttamento dello stato di bisogno del lavoratore con violenza, minaccia o intimidazione è prevista una pena da 5 a 8 anni, oltre alla multa da mille a 2mila euro per ciascun lavoratore coinvolto. (Sole24ore)

Sempre sul Sole24ore leggiamo che con il decreto legge 138/2011 (convertito nella legge n.148/2011) arriva il nuovo articolo 603-bis, che si colloca tra i delitti contro la libertà individuale del lavoratore e garantisce uno strumento di reazione finora sconosciuto all’ordinamento. Per le ipotesi più gravi di raccolta e di offerta di lavoro, scattano le pene della reclusione da cinque a otto anni che, in specifiche ipotesi aggravate, possono arrivare fino a dodici anni. Un salto di qualità nel contrasto all’azione delle organizzazioni che muovono lavoro abusando dello stato di bisogno o di necessità dei reclutati. Fino a contemplare il più grave delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù.
La nuova previsione di delitto si viene ad aggiungere, rinforzandole, alle meno gravi forme di reato contravvenzionale (articolo 18, Dlgs 276/2003) che già da anni puniscono (seppure lievemente: è possibile anche la sanatoria con 12,50 euro al giorno di reato) l’attività di chi, senza essere autorizzato, “affitta” e utilizza lavoratori (cosiddetta somministrazione illecita) o, comunque, fa in modo di mettere in contatto domanda e offerta di lavoro (cosiddetta intermediazione illecita).Da notare è però il fatto che non tutti i comportamenti di abuso sull’attività dei lavoratori, a vantaggio del datore di lavoro occulto entra nella fattispecie di questo reato. Infatti tra le condizioni necessarie affinchè  si possa giungere alla condanna, vi è  la necessità che la condotta di chi abusa del lavoro altrui non si realizzi una tantum, ma che sia organizzata, ossia strutturata in forme non occasionali, se non addirittura imprenditoriali. si verifica un illecito solo se l’intermediario recluta la manodopera attraverso una sorta di catena e, a mo di caporale, ne ottiene dei profitti economici, ovviamente affinchè scatti la condanna sono necessarie varie “piccole” particolarità non sempre facilmente rilevabili, lo sfruttamento del soggetto deve essere reale e pensate, la condanna poi sarà più grave nel caso si configurino minacce, persecuzioni e intimidazioni, ma anche uno sovrasfruttamento del lavoratore in stato di bisogno.

Per dovere di informazione si ricorda che, seppure la maggior parte dei casi del genere vede come vittime, e spesso aguzzini, i migranti, non pochi sono i casi di sfruttamento tra gli stessi italiani.

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