Ma l’Avvocato d’Ufficio è gratis?

Da Avvluanaelia
Per gli addetti ai lavori la domanda oltre che essere retorica, fa un pò sorridere. Tuttavia ho notato che si fa una gran confusione tra le due figure del difensore d’ufficio e del difensore del Gratuito Patrocinio, o meglio del Patrocinio a spese dello Stato. Molti sono convinti che siano la stessa figura e che svolgano la stessa funzione, cioè quella di difendere ‘gratis’ il malcapitato, che si trova a dover fare i conti con la giustizia civile o penale. In realtà si tratta di due figure diverse, che rispondono ad esigenze diverse. Vediamo di chiarire una volta per tutte l’equivoco per i non addetti ai lavori, quindi senza perdersi nell’indicazione di leggi, leggine e articoli. Il difensore d’ufficio non ha nulla a che vedere col gratuito patrocinio ed è una figura che si troverà solo nei procedimenti penali, o in quelli davanti il Tribunale dei Minorenni, risponde all’esigenza di garantire sempre e comunque la difesa tecnica dell’imputato, anche nei confronti di chi non ha ancora nominato un difensore di fiducia. Il difensore d’ufficio è quindi nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal consiglio dell’ordine forense, d’intesa con il presidente del tribunale e cessa nell’esatto istante in cui l’imputato nomina un suo difensore di fiducia, il che può avvenire in ogni stato e grado del processo. Si ma chi paga? Ovviamente la persona difesa, cioè l’imputato. Il Patrocinio a Spese dello Stato invece, presente sia nei procedimenti penali, che i quelli civili, risponde all’esigenza di garantire il diritto di agire e difendersi in giudizio, indipendentemente dalla capacità reddituale, essendo tale diritto costituzionalmente garantito all’art. 24….avevo detto niente articoli, ma Sua Maestà la Costituzione Italiana merita di essere menzionata. Esso consente a chi non è abbiente di beneficiare di assistenza legale gratuita per promuovere o per difendersi in un giudizio civile o penale. Il requisito soggettivo per poter essere ammessi nel processo civile a tale beneficio è che la persona che lo richiede abbia un reddito annuale non superiore alla somma di € 10.628,16, riferito all’imponibile dell’intero nucleo familiare. Nel processo penale il tetto reddituale è aumentato di € 1.032 per ogni familiare a carico. Gli avvocati che assistono con il Gratuito Patrocinio devono essere iscritti nell’apposito elenco dei patrocinatori a Spese dello Stato aggiornato e conservato dai competenti Consigli degli Ordini di appartenenza. La scelta dovrà essere fatta, pertanto, tra quelli iscritti a queste liste, che sono pubbliche….mi raccomando evitate l’Avv. Giangiacomo Pignacorelli ;)  Si ma chi paga allora? Lo Stato. E cosa bisogna fare per essere ammessi? Occorre una domanda scritta e firmata dall’interessato, con autentica del difensore, o dell’incaricato che riceverà la domanda. Si presenta a mano o con raccomandata A.R., da parte del richiedente o del suo difensore. Quando? Prima dell’inizio del Processo o durante, gli effetti decorreranno da quando è stata fatta la domanda ovviamente. A chi si presenta? Nei giudizi penali: la domanda va depositata alla cancelleria del giudice, oppure va presentata al giudice in udienza; la domanda va presentata invece al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto o all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura. Nei giudizi civile, amministrativo etc.: al consiglio dell’ordine degli avvocati cui è iscritto il legale cui si intende affidare la difesa. Che documentazione allegare? I cittadini italiani non devono allegare alcunchè, poichè possono autocertificare l’esistenza dei requisiti reddituali e non di legge. L’Agenzia delle Entrate penserà a fare un controllo successivo. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, o ricorrere all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità di documentarlo. Se sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare. Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio dell’ordine hanno facoltà di chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione. Quanto tempo occorre per essere ammessi? Dipende: nei giudizi civili, amministrativi, etc., l’ammissione è decisa entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza, mentre nei processi penali l’ammissione è decisa immediatamente, se l’istanza è presentata in udienza, negli altri casi, invece, entro dieci giorni dal momento della presentazione. In caso di ritardo, tutti gli atti successivi si considerano nulli.
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