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Malattia e congedo parentale per i professionisti, ecco i dettagli

Creato il 20 maggio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Malattia e congedo parentale per i professionisti, ecco i dettagli

Le tutele economiche in caso di malattia o congedo parentale sono state estese ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata del lavoro autonomo e che non percepiscono la pensione, dunque anche agli iscritti a Inarcassa, a partire dal 1° gennaio 2012. Alla prestazione si accede semplicemente inviando il modello SR06 all’Inps, per via telematica (puoi scaricarlo anche qui).

È uscita la Circolare 77/13 dell’Inps (13 maggio 2013), riepilogativa delle disposizioni che hanno esteso sempre di più l’indennità.

Indennità di malattia o infortunio
Anche i collaboratori a progetto e categorie assimilate (i lavoratori che devono iscriversi alla gestione separata e per i quali il contributo è a carico di un committente) possono beneficiarne.
L’Inps può naturalmente condurre gli accertamenti negli orari previsti dalla normativa. Esistono vincoli di reddito, di contributi e di durata per avere l’indennità.

Contributi
Innanzitutto sono necessari almeno tre mesi di contributi nell’arco dei 12 mesi che precedono la malattia; non vale inoltre l’automaticità della prestazione (“I lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sono tutelati dall’INAIL, che garantisce loro le prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo. Nei confronti del lavoratore autonomo che, al momento dell’infortunio o della malattia professionale, non è in regola con il versamento del premio assicurativo, le prestazioni economiche vengono sospese fino all’assolvimento dell’obbligo contributivo”, fonte: www.inail.it).

Reddito
Per il 2013, il limite di reddito per l’erogazione dell’indennità è 67.304,30 euro. Il reddito, nell’anno che precede quello dell’infortunio, non deve superare il 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno (si veda art. 2, comma 18, legge 335/1995).

Durata
La malattia o l’infortunio che necessita di meno di quattro giorni di riposo non è indennizzabile, tranne che nei casi di ricaduta.

Indennità di malattia giornaliera
Ecco l’elenco dell’ammontare dell’indennità in base ai mesi cui si fa riferimento.
- 10,85 euro, se nei 12 mesi precedenti la malattia vengono accreditati 3 o 4 mesi di contribuzione;
- 16,28 euro, se vengono accreditati da 5 o 8 mesi;
- 21,71 euro, se i mesi accreditati sono da 9 a 12.

Congedo parentale
Si può sfruttare per un massimo di tre mesi nel primo anno di vita del figlio (o nel primo anno in cui entra in casa il bambino adottato o preso in affidamento). Il requisito contributivo richiesto è quello dei tre mesi nel corso dei 12 mesi che precedono l’evento. Il periodo di assenza è indennizzato per il 30% del reddito; se il lavoratore è un libero professionista per ciascun mese di indennizzo si tiene in considerazione 1/12 del reddito che risulta nella denuncia dei redditi relativa all’anno precedente il congedo.


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