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Malattia e reperibilità: deroga alla reperibilità per motivi necessari

Creato il 16 febbraio 2011 da Zero39

Malattia e reperibilità: deroga alla reperibilità per motivi necessariSegnalazione e Nota dell’Avv. Annamaria Tanzi, Presidente del Comitato scientifico e Coordinatrice della Macrosezione Lavoro dell’Associazione Zero39 all professional service in one network.

Con sentenza del 09.03.2010, n. 5718 la Suprema Corte statuisce che l’assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, per soddisfare un’esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare, senz’altro meritevole di tutela nell’ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dall’art. 29 della Costituzione.

Nel caso di specie un lavoratore subordinato, alle dipendenze di un datore di lavoro privato, nel periodo di malattia conseguente ad un infortunio stradale era risultato assente alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, nel penultimo giorno di assenza su un periodo totale di 28 giorni. A motivo di ciò, l’INPS tratteneva l’indennità di malattia che sarebbe altrimenti spettata al lavoratore per i primi dieci giorni di malattia.

Il lavoratore proponeva ricorso amministrativo all’INPS, che lo respingeva, di talché il lavoratore adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di omissis, basando la propria difesa sul fatto che il suo ritardato rientro a casa e la conseguente assenza nelle fasce orarie di controllo era dovuta all’eccessivo traffico trovato al momento del suo rientro dalla visita alla propria madre, gravemente malata e ricoverata in un centro specialistico a seguito di un delicato intervento cardiochirurgico. Adduceva, inoltre, di essere l’unico parente in vita su cui la propria madre poteva contare.

La giustificazione rappresentata dal lavoratore non veniva accettata dal giudice di primo grado, il quale riteneva non provata l’esistenza di ragioni urgenti o assolutamente indifferibili da rendere inevitabile la presenza dello stesso accanto alla madre ricoverata, tanto da autorizzarlo ad essere assente dal domicilio nelle ore destinate al controllo. Avverso tale decisione, il lavoratore dipendente proponeva ricorso in appello, rinnovando le deduzioni esposte in primo grado e proponendo una diversa interpretazione del materiale istruttorio con la quale poteva ritenersi dimostrata la sussistenza del giustificato motivo.

La Corte di Appello di omissis accoglieva le motivazioni del lavoratore ricorrente e riteneva legitima la giustificazione in quanto nel processo di appello rimaneva accertato il fatto che il lavoratore si fosse allontanato per fare visita alla propria madre ricoverata, della quale era l’unco parente, e che tale circostanza valeva ad integrare un giustificato motivo che rendeva legittima l’assenza del lavoratore alla visita di controllo. L’INPS ricorreva in Cassazione sostenendo che l’assenza alla visita di controllo durante le fasce di reperibilità doveva essere giustificata da un giusto motivo idoneo, connotato dalla cogenza che poteva prescindere dalla utilità morale.

L a Corte di Cassazione si è pronunciata introducendo una rilevante novità rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale che aveva individuato nella “forza maggiore” o nella “indifferibilità di adempimenti non effettuabili in ore diverse dalla reperibilità” il motivo che permetteva di giustificare l’assenza durante dette fasce orarie ed idoneo a mantenere il diritto a percepire l’indennità di malattia. Nel caso di specie, si supera la precedente visione giustificatrice dell’assenza grazie al riconoscimento della meritevolezza del diritto alla tutela della famiglia e dei rapporti etico-sociali di solidarietà che includono il diritto di vicinanza familiare sanciti nell’art. 29 della Costituzione.

Teramo, 16 Febbraio 2011   Avv. Annamaria Tanzi 

RIPRODUZIONE RISERVATA

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