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Mancata emissione scontrino fiscale: Multa e sospensione attività fino a 6 mesi

Da Raffa269

Mancata emissione scontrino fiscale: Multa e sospensione attività fino a 6 mesiUna guida pratica per far capire le sanzioni pecuniarie, sospensione dell'attività e le multe a cui può incorrere il negoziante in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale ed indirizzata a chi (e personalmente mi capita spesso) non emette lo scontrino di cassa oppure si trincerano dietro l'emissione di scontrini NON FISCALI (diverso dal richiedere la fattura).

Una volta arrivati gli ispettori dell'agenzia delle entrate in borghese, la guardia di finanza, le fiamme gialle o per una verifica ispettiva o per una specifica segnalazione da parte degli stessi clienti si può incorrere in una sospensione della licenza con conseguente obbligo di chiusura del negozio oltre al pagamento di una sanzione amministrativa definita dal D.Lgs. n. 471 del 1997.

La sanzione Amministrativa in caso di mancata emissione dello scontrino

In caso non emettiate lo scontrino sicurametne per dimenticanza ricordate state evadendo le tasse e che la multa in cui potete incorrere equivale al versamento del 100% dell'imposta evasa calcolata sul valore del prezzo di cessione del bene o servizio venduto e comunque per un importo non inferiore ai 516 euro.

La sospensione dell'attività

Forse la paura più grande di chi fa nero attraverso l'omissione dello scontrino fiscale riguarda invece la sanzione accessoria a quella amministrativa pecuniaria che prevede la sospensione dell'attività per 15 giorni lavorativi che provoca sicuramente un danno ben più grande della sanzione amministrativa che oltretutto può essere definita con il pagamnto di un quarto qualora le richieste del fisco siano soddisfatte entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Per questo forse il Legislatore fiscale, ritendendo che la sola punizione inflitta all'esercente non avrebbe effettivamente distorto lo stesso dal porre in essere comportamenti in linea con la normativa fiscale ha previsto anche la possibilità della totale chiusura del negozio come ulteriore ed accessoria connessa al comportamento in totale evasione di imposta.

Quando scatta la sospensione e la chiusura dell'attività

La sospensione scatta in caso si venga sorpresi per più di 4 volte (intendendo come tali 4 scontrini e non 4 verifiche) nell'arco di 5 anni e si sostanzia nella sospensione dell'attività da 3 giorni ad 1 mese.

Il quinquennio è certamente un arco temporale talmente ampio da imporre un comportamente in linea con le previsioni normative disciplinante l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale.

Mancata emissione scontrini per importi superiori a 50 mila euro

In questo caso il legislatore a mio avviso correttamente inasprisce le sanzioni connesse alla mancata emissione di scintrini in quanto considerando che chi fa utilizzo di registratori di cassa sono coloro che cedono beni di laego consumo e come tali di piccoli importi pertant immaginare una evasione di 50.000 euro significa una comportamento fraudolento particolarmente gravi che necessita come in questo caso di una sanzione più severa e che si sostanzia in una sospensione da 1 mese a 6 mesi. Se siete tuttavia evasori di questo genere vi consiglio più che altro di leggere l'articolo dedicato alle sanzioni penali per reati tributari.

Definizione agevolata della sanzione amministrativa

Come anticipato prima nella risposta al lettore la saznione pecuniaria o multa può essere ridotta attravaerso il pagamento di un quarto nel caso in cui si proceda entro 60 giorni al versamento. In caso di proposizione del ricorso invece questa definizione agevolata della sanzione (in linguaggio tributaria si chiama così) non potrà essere effettuato.

Altra cosa invece è la mancata emissione della fattura che ricordiamo deve essere richiesta al momento del pagamento e non oltre le 24:00 dello stesso giorno.

Il cliente non viene più multato

Prima forse quello che rendeva o incentivata la lotta all'evasione fiscale (per esempio proprio oggi ero in uno stabilimento che casualmente aveva rotto il POS e la cassa e accettava solo contanti senza peraltro voler rialsciare lo scontrino e che per sua sfortuna la voleva intortare a me) era che il cliente che usciva dal negozio senza scontrino era puntito con una ammenda o sanzione pecuniaria mentre il DL 69 del 2003 ha abrogato l'articolo 11 comma 6 del DLgs 471 del 1997 a mio avviso senza un motivo apparente. Se volete partecipare con le vostre esperienze raccontate se l'agenzia delle entrate vi ha accertato e quali sono state le modalità di applicazione delle sanzioni.

Elementi che deve possedere lo scontrino fiscale

Lo scontrino fiscale deve avere la ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome dell'esercente, l'ubicazione del punto vendita, il numero di partita IVA o codice fiscale, i dati contabili che sarebbero indicati nella fattura come resi, sconti o acconti, comprensivi anche della data e dell'ora din cui ès stata effettuata la vendita, il logotipo fiscale e numero di matricola del registratore di cassa.

Vi indico comunque il riferimento normativo dove troverete l'articolo 6 che disciplina compiutamente tutte le fattispecie si mancato rilascio dello scontrino.

Guida alla fatturazione Omessa fatturazione e sanzioni connesse

Riferimenti normativi:
D.Lgs. 18.12.1997, n. 471

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