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Mantenimento del figlio naturale: il genitore che ha contribuito in via esclusiva ha azione di regresso nei confronti degli eredi dell'altro genitore

Da Avvdanielaconte
Mantenimento del figlio naturale: il genitore che ha contribuito in via esclusiva ha azione di regresso nei confronti degli eredi dell'altro genitore
Se un genitore ha contribuito in via esclusiva al mantenimento del figlio naturale, ha azione di regresso nei confronti degli eredi dell'altro genitore per i debiti di quest'ultimo, che sono da considerare debiti ereditari
L'art. 752 del codice civile disciplina la fattispecie della ripartizione dei debiti ereditari tra coeredi.
La norma codicistica stabilisce, infatti, che "I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto".  In sostanza, ciascuno dei coeredi - se citato in giudizio dal creditore - può essere costretto a pagare i debiti del de cuius per intero, salva la possibilità di chiedere agli altri coeredi la restituzione della parte ad essi spettante in base alla quota ereditaria. 
Sul punto, tuttavia, è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale - con la sentenza n. 15592 del 12 luglio 2007 - ha precisato che il coerede citato in giudizio dal creditore per il pagamento di un debito può evitare di dover pagare l'intera somma dichiarando di essere un "coobbligato passivo", entro il limiti della propria quota.  La Corte d'Appello di Roma - con la sentenza n. 4207 del 11.09.2012, che qui si commenta - ha affrontato il caso specifico del pagamento dei debiti ereditari costituiti dal contributo al mantenimento del figlio naturale, contratti in vita dal de cuius Nel caso di specie, il genitore che aveva contribuito in via esclusiva al mantenimento del figlio naturale agisce in giudizio nei confronti degli eredi di quest'ultimo per ottenere la condanna al pagamento del debito pecuniario contratto dal defunto genitore.  La Corte d'Appello di Roma, dinanzi alla quale è stata impugnata la sentenza di primo grado, ha osservato che " si tratta di un debito ereditario ex art. 752 c.c., già esistente in capo al de cuius al momento della sua morte. Tale debito, inoltre, si trasmette agli eredi senza che sussista alcun limite in tal senso per una asserita natura pesonale del debito gravante sul genitore naturale; la regola generale, infatti, è quella della trasmissibilità dei debiti e l'eventuale eccezione a detta regola deve basarsi su un preciso disposto normativo ". 
Nulla da fare, dunque, per gli eredi del defunto genitore naturale debitore: dovranno rassegnarsi a pagare i debiti pecuniari del loro congiunto. 
Roma, 27 ottobre 2012  Avv. Daniela Conte  Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners
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