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Marchionne e l'articolo 8 sulla flessibilità: dal lavoro al precariato

Creato il 05 ottobre 2011 da Paopasc @questdecisione
La flessibilità è un'ottima cosa, specie se si considera la mobilità articolare, cioè la capacità di un'articolazione di muoversi lungo tutta la sua escursione. E' noto che alcuni fattori la compromettono mentre altri la facilitano. Sta di fatto che è una condizione, la flessibilità articolare, che tutti ricercano, indipendentemente dall'età, dal sesso o dalla condizione economica. Purtroppo è una cosa che si perde, la flessibilità. Dovremmo essere contenti, perciò, se industriali e governo vogliono farcela ritrovare. Non si tratta, però, della stessa flessibilità.Marchionne e l'articolo 8 sulla flessibilità: dal lavoro al precariatoDicono Ricci, Damiani e Pompei sulla voce.info che Troppa flessibilità non aiuta la crescita. Di che si tratta?Sembra, secondo gli autori, che corroborano poi questa loro conclusione con dei dati abbastanza solidi, che i contratti a termine non aiutino la crescita. Sono partiti dalla constatazione che il tasso di crescita economica dell'area euro è passato da un 2,7% del periodo 1974-1994 ad un 1,5% del periodo 1995-2006. Tra le cause di questo declino, quella più sostanziale appare essere quella della diminuzione della produttività totale dei fattori, un indice che misura la crescita attribuibile al progresso tecnologico e, nello specifico, nella sua efficienza di utilizzo.Ecco un grafico che mostra l'andamento dei contratti a termine nel periodo 1995-2007 in alcuni paesi europei: mostra che in Italia vi è stato il più consistente aumento di questa tipologia contrattuale rispetto agli altri paesi europei.

Marchionne e l'articolo 8 sulla flessibilità: dal lavoro al precariato

credit la voce.info


Vi è dunque una relazione tra aumento dei contratti a termine e diminuzione della produttività totale dei fattori, si chiedono gli autori? Per verificarlo hanno messo a confronto i dati relativi ai settori manifatturiero e dei servizi di alcuni paesi europei rispetto alla variazione Ocse del grado di protezione per i contratti a termine, diminuito in Italia di 3,5 punti contro una media europea di 0,45 punti.
Il grafico mostra la variazione della produttività totale dei fattori in Italia (-3,77%) e nelle media europea (+7,02%). Come è facile osservare, la produttività totale dei fattori in Italia è calata dal 1995 mentre negli altri paesi europei è aumentata.

Marchionne e l'articolo 8 sulla flessibilità: dal lavoro al precariato

credit la voce.info


L'articolo della flessibilità.Questo è l'articolo 8 della manovra finanziaria approvata il 16 settembre

Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell’orario di lavoro;

e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.
3-bis. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, le parole: “e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate” sono sostituite dalle seguenti: “la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati”;
b) dopo la lettera b), è inserita la seguente: “b-bis) condizioni di lavoro del personale”
[fonte filosofi precari]
E' quello che inserisce la deroga ai contratti nazionali. Sono le parti evidenziate in neretto. Come si concilia questa ricerca della deroga o della flessibilità così tanto desiderata da Marchionne

Marchionne e l'articolo 8 sulla flessibilità: dal lavoro al precariato  "Cara Emma -. scrive Marchionne - negli ultimi mesi, dopo anni di immobilismo, nel nostro Paese sono state prese due importanti decisioni con l'obiettivo di creare le condizioni per il rilancio del sistema economico. Mi riferisco all'accordo interconfederale del 28 giugno, di cui Confindustria è stata promotrice,  ma soprattutto all'approvazione da parte del Parlamento dell'Articolo 8 che prevede importanti strumenti di flessibilità oltre all'estensione della validità dell'accordo interconfederale ad intese raggiunte prima del 28 giugno"

 Ma con la firma dell'accordo interconfederale del 21 settembre è iniziato un acceso dibattito che, con  prese di  posizione contraddittorie e addirittura  con dichiarazioni di volontà di  evitare l'applicazione degli accordi nella prassi quotidiana, ha fortemente ridimensionato le aspettative sull'efficacia dell'Articolo 8. [fonte Repubblica]
che poi sarebbe il risultato dell'accordo del 21 settembre, 
 “Confindustria, Cgil, Cisl e Uil concordano che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all’autonoma determinazione delle parti. Conseguentemente si impegnano ad attenersi all’Accordo del 28 giugno 2011, applicandone compiutamente le norme e a far sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, si attengano a quanto concordato nel suddetto accordo interconfederale”.
La spiegazione di tale gesto è stata data dalla stessa facendo riferimento ad una breve postilla aggiunta all’accordo, sostenendo Susanna Camusso che grazie ad essa “con questa firma l’articolo 8 è stato ufficialmente dichiarato inutile ai fini della contrattazione” [fonte forum diritti lavoro]
con queste considerazioni di Mario Draghi
 “Le riforme attuate, diffondendo l’uso di contratti a termine, hanno incoraggiato l’impiego del lavoro, portando ad aumentare l’occupazione negli anni precedenti la crisi, più che nei maggiori paesi dell’area dell’euro; ma senza la prospettiva di una pur graduale stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, si indebolisce l’accumulazione di capitale umano specifico, con effetti alla lunga negativi su produttività e profittabilità”[la voce.info cit., neretto ndr]
e con queste personali conclusioni di Ricci, Damiani e Pompei della voce.info?
Abbiamo calcolato, ad esempio, che se non ci fosse stata la riduzione delle protezioni sui contratti a termine, la crescita cumulata negli anni 1995-2007 della Ptf del terziario avanzato e dei servizi alle imprese, rispetto a quella della manifattura, sarebbe stata superiore di oltre 7 punti percentuali a quanto avvenuto in realtà. In sostanza possiamo interpretare il risultato come una verifica dell’ipotesi dei “binari morti”: l’uso dei contratti a termine sembra esercitare un impatto negativo sugli incentivi ad accumulare capitale umano specifico. L’effetto sembra prevalere soprattutto in economie come la nostra, dove le imprese sono specializzate in settori tradizionali e impiegano tecnologie e organizzazioni gestionali mature. E dove il ricorso al lavoro temporaneo, come opzione per ridurre il costo del lavoro, rischia di ritardare gli investimenti in innovazione e in competenze e dunque frena le potenzialità di crescita produttiva. [la voce.info cit.]
Marchionne, Confindustria, Sindacati e Governo stanno parlando della stessa cosa? Se si, perchè sono quasi tutti su binari diversi? Se no,  per una volta, oltre che a quello delle aziende non sarebbe il caso di  pensare anche al benessere dei lavoratori precari e a quello dell'Italia che, a quanto sembra, potrebbero anche coincidere?


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