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Maternità

Creato il 09 luglio 2013 da Giampierx

La tutela della maternità


DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 - TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

Diritti sanciti:

  • Divieto di licenziamento: dall’inizio della gestazione e fino ad un anno di vita del bambino, (salvo colpa grave della lavoratrice, cessazione dell’attività aziendale o mancato superamento del periodo di prova).
  • Divieto di adibire le lavoratrici a lavorazioni gravose e/o insalubri: dall’inizio della gestazione fino ad un anno di età del bambino.
  • Divieto di adibire le lavoratrici a lavoro notturno: dall’inizio della gestazione fino ad un anno di vita del bambino.
  • Diritto di rientrare nella stessa unità produttiva: in cui erano occupate prima dell’evento o in un’altra ubicata nello stesso comune (salvo rinuncia della lavoratrice).
  • Divieto di discriminazione

Madre Lavoratrice:

  • Permessi retribuiti: per esami prenatali e accertamenti clinici
  • Congedo di maternità: due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto (massimo 5 mesi).-
  • Congedo di maternità flessibile: 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto (massimo 5 mesi)
  • Congedo di maternità anticipata: per problemi nella gestazione o per attività gravose e/o insalubri. In questo ultimo caso può essere concessa fin dall’inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto.-
  • Parto prematuro: I giorni di congedo di maternità non goduti prima del parto possono essere utilizzati in aggiunta ai 3 mesi dopo il parto sempre fino ad un massimo di 5 mesi totali
  • Riposi per allattamento: Due ore di permesso giornaliere anche cumulabili da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino (quando l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere il riposo è di una sola ora), in caso di parto gemellare i permessi raddoppiano.-
  • Congedo per malattia del figlio: senza limiti temporali per figli di età inferiore a 3 anni da usufruire alternativamente all’altro genitore; 5 giorni di permesso per ciascun genitore dal 3° all’ottavo anno di vita del bambino.-
  • Congedo parentale: Può essere fruito fino all’ottavo anno di vita del bambino per un periodo massimo di 6 mesi (cumulati con quello del coniuge massimo 10 mesi), in caso di parto gemellare il periodo si raddoppia (6 mesi per ciascun figlio).-

Padre Lavoratore:

  • Congedo di paternità: limitatamente ai 3 mesi dopo il parto e solo in caso di morte della madre, grave infermità della stessa e/o abbandono del figlio.-
  • Riposi per allattamento: Due ore di riposo giornaliero anche cumulabili da utilizzare entro il 1° anno di vita del bambino (Quando l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere il riposo è di un’ora). In caso di parto gemellare i riposi si raddoppiano. Possono essere utilizzati in alternativa alla madre.-
  • Congedo per malattia del figlio: Senza limite temporale per figli di età inferiore a tre anni da fruire alternativamente all’altro genitore, 5 giorni di permesso all’anno per ciascun genitore dal 3° all’ottavo mese di vita del bambino.-
  • Congedo parentale: può essere fruito fino all’ottavo anno di vita del bambino per un massimo di 6 mesi (cumulati con quello del coniuge, massimo 10 mesi). Se il padre lavoratore usufruisce di almeno tre mesi (anche frazionati) ha diritto ad un ulteriore mese di congedo parentale (7 mesi): In questo caso può arrivare a 11 mesi.-

Trattamento economico:

  • Permessi per esami prenatali e/o accertamenti: Retribuiti al 100%
  • Congedo di maternità: Retribuito all’80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-
  • Congedo di maternità flessibile: Retribuito all’80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-
  • Congedo di maternità anticipata: Retribuito all’80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-
  • Congedo di paternità: Retribuito all’80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-
  • Riposi per allattamento: Retribuiti al 100%
  • Congedo per malattia del figlio: Fino al compimento del terzo anno del figlio entrambi i genitori possono alternativamente astenersi dal lavoro per la malattia del figlio, senza limiti temporali.
    Dai tre agli otto anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni lavorativi ogni anno per le malattie del figlio.
    Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe, su richiesta , la eventuale fruizione delle ferie da parte del genitore.
    Trattamento previdenziale
    Questi congedi nel settore privato non sono retribuiti
    fino a tre anni del figlio le assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione figurativa 
    i 5 giorni annui previsti per malattie del figlio dai tre agli otto anni sono accreditati figurativamente limitatamente ad una retribuzione convenzionale pari al:200% dell'assegno sociale (per il 2006:  €. 9.924,72), con possibilità di integrazione con riscatto o con versamenti volontari dei contributi.
    Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un'autocertificazione in cui si dichiari che l'altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.-
  • Congedo parentale: Retribuito al 30% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria senza rateo di 13° o 14° mensilità per un massimo di 6 mesi cumulati con quelli del coniuge e fino al 3° anno di vita del bambino. Per i periodi successivi ai sei mesi e dal 3° all’8° anno l’indennità economica spetta solo se non si supera un reddito imponibile IRPEF pari a due volte e mezza l’importo annuo del trattamento minimo INPS. Complessivamente i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi.-

Maternità dopo scadenza contratto:

Entro 60 giorni tra scadenza contratto e inizio ottavo mese di maternità, si ha diritto a 5 mesi di indennità di maternità.- 

Maternità anticipata dopo scadenza contratto:

L'INPS in base ad un parere del Consiglio di stato, riconosce il diritto all'indennità di maternità anche alla lavoratrice che, entro 60 giorni dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, ottenga dalla direzione provinciale del lavoro l'interdizione anticipata dal lavoro.-

Maternità e lavoro notturno:

E' vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.-Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato (cioè la dipendente può rifiutarsi):
  • dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa.-
  • dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.-
  • dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile

Assegno del Comune:


Aventi Diritto:
  • Madri cittadine italiane; residenti casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità
  • Madri comunitarie; residenti casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità
  • Madri non comunitarie; titolari di carta di soggiorno casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità
  • Padre cittadino italiano residente; solo nel caso di abbandono del figlio, affidamento esclusivo o madre minorenne che fa parte della famiglia anagrafica del padre.-

L’assegno del comune viene erogato per un massimo di 5 mensilità. La domanda va presentata entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore in famiglia.-Il reddito della famiglia anagrafica e dei soggetti fiscalmente a carico di essi, non deve essere superiore al valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE).-Anno 2008 - Importo mensile euro 299,53 - Limite ISE per 3 componenti euro 31.223,52.-
Per i nuclei familiari con più componenti i limiti ISE sono proporzionalmente innalzati.-
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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Gianfranco Censori

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