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Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative dopo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014

Da Rebecca63

agenzia_delle_entrateL’articolo 1, comma 611, lett. a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha apportato significative modifiche alla disciplina della c.d. mediazione tributaria di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare, per effetto di tali modifiche: • la presentazione del reclamo (di seguito istanza di mediazione o, semplicemente, istanza) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso; • la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte; • si applicano “le disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione; • la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi. Con la presente Circolare 1/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla citata norma. Per quanto non precisato nella presente circolare restano valide le indicazioni fornite con la circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E.

Circolare n. 1E del 12 Febbraio 2014

Teramo, 13 Febbraio 2014 Avv. Annamaria Tanzi

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