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“Megamulta” all’ azienda per le chiamate automatiche a fini commerciali senza informativa

Creato il 26 giugno 2014 da Yellowflate @yellowflate
avv. Eugenio Gargiulo

avv. Eugenio Gargiulo

Autorizzata l’ordinanza-ingiunzione del Garante: la comunicazione attivata senza intervento dell’operatore presuppone il consenso dell’utente interessato. Non conta che il numero di fax sia preso dall’elenco.

Dunque, scatta la megamulta del Garante privacy ai danni dell’azienda che manda comunicazioni commerciali con chiamate automatiche, telefoniche o via fax, senza il consenso dell’utente: il trattamento di dati si configura anche se il numero è preso dall’elenco e le chiamate attivate senza l’intervento dell’operatore sono assoggettate alla disciplina delle comunicazioni indesiderate ex articolo 130 del codice privacy, con la conseguenza che senza la previa informativa non può dirsi sussistente il consenso dell’interessato. È quanto emerge dalla sentenza 14326/14, pubblicata il 24 giugno dalla seconda sezione civile della Cassazione.

Va confermata la sanzione di oltre 10 mila euro inflitta alla società incline alle pratiche commerciali aggressive mediante l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Authority che tutela il diritto alla riservatezza. Anche l’azienda che prende i numeri delle utenze da contattare dalle Pagine gialle effettua un trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del codice di protezione dei dati personali: se l’utilizzo delle relative informazioni avviene per motivi diversi dai contatti interpersonali e in particolare per fini pubblicitari, promozionali o commerciali, il trattamento dei dati è lecito soltanto se risulta effettuato con il consenso espresso e specifico degli interessati (la mera possibilità di opporsi non basta).

In confronto alla norma di cui all’articolo 130 del codice privacy deve ritenersi che l’invio del fax, “incriminato” nel caso di specie, sia da assimilare alle chiamate telefoniche che partono in automatico senza l’intervento dell’operatore: l’equiparazione si spiega perché manca un contatto diretto fra operatore e destinatario del messaggio; in entrambi i casi le comunicazioni promozionali, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato devono essere precedute da un’idonea informativa che integra il consenso dell’interessato, mentre resta del tutto escluso che l’informativa possa essere inviata dopo la ricezione del fax. Inutile agitare dubbi di incostituzionalità della norma: di fronte a un mezzo tanto invasivo, osservano gli “ermellini”, è necessaria la massima garanzia per gli utenti. Non resta che pagare le spese processuali!

Foggia, 26 giugno 2014                                                                    Avv. Eugenio Gargiulo



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