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Mi voglio separare…a cosa andró incontro?

Da Avvluanaelia

La prosecuzione della convivenza col coniuge è diventata intollerabile, state pensando alla separazione, ma non sapete a cosa andrete incontro. Keep calm and carry on…
Di certo non sono momenti facili, ma bisogna imporsi di mantenere la calma e tentare di fare tutto con l’accordo dell’altro coniuge. Perchè?
Perché in questo caso il nostro ordinamento giuridico facilita di molto la strada per arrivare alla separazione e, per quanto è possibile, dimezzando sensibilmente i traumi, che questa inevitabilmente si porta dietro.
I coniugi possono, dunque, decidere consensualmente di separarsi, con la separazione consensuale, che a differenza di quella giudiziale, non necessita della dimostrazione della impossibilità della prosecuzione della convivenza.
La separazione consensuale è, dunque, quell’istituto che permette ai coniugi di evitare le lungaggini del procedimento giudiziale, addivenendo ad un accordo sulla sospensione del loro rapporto matrimoniale.
Tuttavia non basta l’accordo dei coniugi, ma è necessaria l’omologazione del giudice, il quale non potrà entrare nel merito dell’accordo raggiunto dai coniugi, tranne nel caso di presenza di figli.
La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge, ma incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio: la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione. Continuano, invece, ad avere efficacia il dovere di contribuire nell’interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole.
La separazione, a differenza del divorzio, ha inoltre carattere transitorio, è infatti possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendone cessare gli effetti e per rendere formale la riconciliazione, oltre all’accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza a rilasciare un’apposita dichiarazione.
Perché conviene la separazione consensuale? Dicevo perché è un procedimento più breve, molto più breve.
Non appena i coniugi hanno raggiunto il completo accordo possono presentare il ricorso di separazione consensuale.
Il ricorso deve essere sottoscritto da almeno uno dei coniugi e va depositato presso la cancelleria del tribunale competente, che è quello del luogo di residenza o domicilio di uno dei coniugi. Nel caso entrambi i coniugi risiedano all’estero, la domanda può essere proposta a qualsiasi tribunale dello Stato Italiano.
Nel ricorso, in cui i coniugi devono indicare la data del matrimonio e l’eventuale nascita di figli ed esporre molto brevemente i fatti, si chiede al Presidente del Tribunale di stabilire la data della loro comparizione al fine di esprimere la loro volontà di separarsi.
Il Presidente stabilisce la data dell’udienza per la comparizione delle parti, circa due mesi dopo.
Il giorno dell’udienza, dovranno comparire dinanzi al Presidente del tribunale entrambi i coniugi.
Se entrambi i coniugi non compaiono, il procedimento viene archiviato e dovrà essere ripresentato un nuovo ricorso, per portare avanti la separazione.
Se invece non compare uno dei due coniugi, il Presidente, su richiesta del coniuge presente, rinvierà il giudizio ad altra udienza, a data fissa. Sarà onere della parte presente comunicare il rinvio al coniuge assente.
Nell’udienza di comparizione dei coniugi il Presidente deve tentare la conciliazione dei coniugi.
“Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli. Se i coniugi si accordano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione”. (art. 708 c.p.c.)
Se la conciliazione riesce, dandone atto in apposito verbale, il procedimento viene archiviato.
Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
Da quando acquisterà efficacia la separazione a questo punto?
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente, previo parere del Pubblico Ministero.
L’omologazione può essere rifiutata dal Tribunale nel caso in cui l’accordo dei coniugi in merito all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi.
A questo punto il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e nel caso di inidonea soluzione, il giudice può rifiutare l’omologazione.

Perché sarebbe preferibile fare la separazione consensuale?
Perché evidentemente si risolve in un ricorso congiunto al tribunale con la firma di entrambi i coniugi, a differenza di quanto avviene con la separazione giudiziale dove i coniugi sono su pozioni contrastanti e per questo necessitano entrambi di essere assistiti da due avvocati, ognuno per parte. Una separazione giudiziale è perciò una vera e propria causa. La separazione consensuale, invece, si definisce in un tempo ridotto che può variare dai tre ai sei mesi dal deposito della richiesta e richiede un’attività che può essere prevista con buona certezza prima dell’inizio del percorso processuale. Anche il costo può quindi essere preventivato, anche perché si può essere assistiti da un solo avvocato, da pagare insieme senza particolari complessità da affrontare.
La separazione giudiziale può invece durare anni. Questo significa che i costi saranno piuttosto consistenti ed è impossibile quantificarli in anticipo con certezza. Non solo i costi è possibile quantificare, ma neanche l’investimento umano, in termini di stress emotivo, che può durare anni.


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