Il Ministero specifica che l’aumento dell’orario, rispetto a quello concordato con il contratto di solidarietà, deve avere carattere di eccezionalità o di urgenza e deve essere previsto dal contratto stesso.
Infine, si evidenzia il fatto che l’ipotesi di temporaneo aumento dell’orario concordato determina un risparmio epr la finanza pubblica in quanto a ciò corrisponde una riduzione del trattamento di integrazione salariale con il conseguente pagamento dei contributi ordinari a carico dell’azienda.
Teramo, 18 Gennaio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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