A far data dal 1° giugno 2013 verrà meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.
E’ necessario, quindi, che le aziende che fino ad oggi si siano avvalse della facoltà di “auto dichiarare” la valutazione dei rischi si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi.
A tale riguardo, è possibile utilizzare – quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge – le procedure di cui all’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Modulo procedure standardizzate
Procedura standardizzata per la valutazione dei rischi
Teramo, 17 Maggio 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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