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Ministero del Lavoro. Raccordo disciplina contratti di solidarietà, di cui all’art. 5 del D.L. 20/05/1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella Legge 19/07/1993, n. 236 e istituzione del Fondo di Integrazione Salariale e dei Fondi di solidariet...

Da Rebecca63

LogoMinisteroDelLavoroCon la nota n. 40/3763 del 18 febbraio 2016 La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, precisa che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, o dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi,  possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dai Fondi sopra citati, o al contributo di solidarietà di cui all’art. 5 del decreto-legge 20/05/1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n. 236, nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa sopra richiamata per i contratti di solidarietà.

Nota n. 40-3763 del 18.02.2016

Teramo, 19 Febbraio 2016 Avv. Annamaria Tanzi

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