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Mutuo cointestato? le fatture non devono essere cointestate

Da Raffa269

Nel caso di contitolarità del mutuo contratto con le banche e gli istituti di credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa (MUTUO COINTESTATO) è possibile chiarire che le spese sostenute dai coniugi rientrano nell'ambito delle disposizioni agevolative indipendentemente dall'intestazione delle fatture e/o ricevute fiscali rilasciate dai fornitori e indipendentemente dall'importo delle spese sostenute.

In virtù di tali agevolazioni fiscali concesse per la detrazione fiscale sugli interessi del mutuo quindi sarà comunque possibile per entrambi i coniugi procedere alla detrazione degli interessi versati sul mutuo nei limiti stabiliti dal Testo Unico delle Imposte sui redditi, tanto più se le spese sostenute sono pagate da conti correnti che risultano intestati ad entrambi i coniugi.

Seppur la norma nulla dice rispetto alle precise modalità pratiche da adottare che possono essere diverse, sarebbe auspicabile produrre tutti gli elementi a sostegno della destinazione delle spese all'interno del medesimo nucleo familiare.

Resta fermo che se il mutuo è cointestato e sono entrambi proprietari la detrazione spetta limitatamente alla propria quota parte di interessi pagati nell'anno pggetto della dichiarazione dei redditi.

Vi ricordo sempre la guida alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale e anche le altre fattispecie che pososno dar luogo ad un risparmio sulle imposte Irpef per via delle detrazioni.

Potete approfondire la lettura anche con il nuovo articolo dedicato alla detrazione fiscale interessi del mutuo cointestato o in caso di nuda proprietà o in ipotesi di accollo.

Coniuge a carico

Vi segnalo inoltre che per la detrazione è necessario comunque soddisfare la duplice condizione tra i coniugi ossia che entrambi (anche se con parti /proporzioni diverse devono essere intestatari del mutuo e dell'abitazione. Il coniuge titolare del mutuo può portare in detrazione gli interessi passivi soltanto se l'acquisto avviene in comproprietà anche differente con l'altro coniuge anche se l'altro coniuge è fiscalmente a carico dell'altro. Non è considerato a carico il fidanzato, ragazzo o ragazza anch se convivente. Vi segnalo a proposito l'articolo con la definizione di familiare fiscalmente a carico .

Chiarimenti dall'agenzia delle entrate sulla cointestazione del muto e la detrazione fiscale

Domanda: nel quesito 2.8 della circolare del 26 gennaio 2001 viene detto che in caso di mutuo cointestato ad entrambi i coniugi il tetto massimo di sette milioni di lire su cui è possibile calcolare la detrazione deve essere inteso complessivamente o riferito a ciascun cointestatario?

Risposta dell'agenzia
In merito all'ammontare degli interessi su cui calcolare la detrazione d'imposta del 19 per cento, la norma prevede, per i contratti stipulati dall'anno 1993, l'importo massimo di lire 7 milioni da ripartire
tra gli intestatari del contratto stesso. A tale previsione non è stata apportata alcuna modifica dalla Finanziaria per l'anno 2001, per cui rimangono valide le interpretazioni già fornite da codesto Ministero in particolare con la circolare n. 108/E del 3 maggio 1996.

Se avete bisogno di maggiori approfondimenti potete contattarci all'indirizzo di posta elettronica che vedete in home page, cioè [email protected].

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