Le costruzioni sorgenti in una zona omogenea del territorio comunale, per la quale siano previste determinate distanze dai confini o dalle costruzioni sorgenti sui lotti vicini, saranno tenute a rispettare dette distanze, a prescindere dalla circostanza che il lotta finitimo (o la costruzione posta su di esso) sia ubicato in altra zona per cui vigano standard diversi.
Corte di Cassazione, sez. II, 31 marzo 2014, n. 7512
Teramo, 01 Aprile 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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