Rassegna Stampa Informazioni Fiscali elaborate da Vitaliano Noventa dottore commercialista e revisore ufficiale dei conti Socio Onorario Associazione Italiana Consulenti di Investimento www.assoconsulenza.com
DEDUCIBILITA’ DELLE PERDITE SU CREDITI
Breve riepilogo della normativa in vigore:
CREDITI DI MODESTO IMPORTO
- Rileva, per il confronto con la soglia, l’importo del singolo credito salvo che non si tratti di posizioni riferite al medesimo rapporto contrattuale (ad esempio fatture emesse su uno stesso contratto di somministrazione);
- La deduzione può operarsi nel 2012 anche se i sei mesi erano già trascorsi in anni precedenti;
- La deduzione richiede l’imputazione a conto economico anche come svalutazione.
PROCEDURE CONCORSUALI
- La deduzione spetta anche qualora il debitore abbia sottoscritto un accordo di ristrutturazione del debito omologato;
- Una volta aperta la procedura concorsuale, l’individuazione dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza;
- L’importo deducibile deriva dalla stima dell’imprenditore circa le possibilità di recupero del credito in base agli atti della procedura.
CESSIONI E TRANSAZIONI
- La deducibilità della perdita da cessione è garantita quando il cessionario è una banca o un ente finanziario autorizzato residente in Italia o in paesi white list;
- La deduzione è inoltre consentita quanto la perdita è inferiore alle spese che si sarebbero sostenute per il recupero;
- La transazione consente la deduzione quando il creditore e il debitore non sono dello stesso gruppo ed è documentata la difficoltà finanziaria del debitore.
ELEMENTI CERTI E PRECISI
- Costituiscono elementi certi e precisi che legittimano la deduzione, i decreti che accertano lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore,
- Altrettanto per la denuncia di furto d’identità o di persistente assenza del debitore;
- Deduzione possibile anche in caso di verbale di pignoramento negativo, sempre che l’infruttuosità risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione del debitore, assoluta e definitiva.
CREDITI PRESCRITTI
- La deduzione, all’atto della prescrizione, si ha qualunque sia l’importo del credito vantato;
- La norma opera dall’esercizio 2012 ma ha evidente natura interpretativa dato che anche in passato la prescrizione era da considerare elemento certo e preciso che legittimava la deduzione;
- Resta salvo il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare che l’inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale nei confronti del debitore.
Milano, 10/09/2013
Gest Cont S.r.l.
L’Amministratore Unico
Vitaliano Noventa