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Niente Bonus Mobili per chi spende di più negli arredi

Creato il 16 dicembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Bonus Mobili, la spesa per l’arredo non superi quella per la ristrutturazione

Ecco un nuovo vincolo per il Bonus Mobili, l’incentivo che dà la possibilità di fruire della detrazione 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici efficienti contestualmente a lavori di ristrutturazione edilizia di un immobile: il Movimento 5 Stelle ha proposto un emendamento alla Legge di Stabilità, che stabilisce che la spesa per l’acquisto dell’arredo non può superare quella sostenuta per la ristrutturazione dell’immobile, e l’emendamento è stato approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. In sostanza: se si spendono 100 euro per i mobili e 50 per la ristrutturazione, non si può usufruire del Bonus Mobili e sui mobili non vale più lo sconto del 50%.

Questa l’ultima novità su un provvedimento, il cosiddetto Bonus Mobili, che in breve tempo un pò di aiuto alle aziende produttrici di mobili lo aveva dato.

Il Bonus Mobili è contenuto nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 che contiene diverse misure per il rilancio dell’edilizia.

L’Agenzia delle Entrate ha poi pubblicato una Circolare ufficiale (circolare 18 settembre 2013, n. 29) con i chiarimenti riguardanti il Bonus Mobili.

Possono sfruttarlo i contribuenti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione edilizia elencati all’art. 16-bis del TUIR e hanno chiesto la Detrazione 50% sull’IRPEF per una spesa massima ammissibile di 96.000 euro.

È possibile usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili necessariamente a seguito di interventi di:

- manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;

- manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per saperne ancora di più: leggi il nostro speciale sempre aggiornato sul Bonus Mobili.

La Legge di Stabilità ha previsto la proroga del Bonus Mobili (oltre che delle detrazioni 65% per la riqualificazione energetica e 50% per le ristrutturazioni edilizie) fino al 31 dicembre 2014. Ora, l’emendamento del M5S non permette di superare, con il totale della spesa per i mobili, l’ammontare delle spese per la ristrutturazione a monte del Bonus Mobili.


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