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Niente IRAP per lo studio associato

Creato il 28 febbraio 2014 da Studiocassaro
Niente IRAP per lo studio associatoNon è tenuto al versamento dell’IRAP lo studio associato composto da padre e figlia, senza dipendenti. In questo caso, infatti, non si configura l’autonoma organizzazione. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 4663 del 27 febbraio 2014, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Infatti, hanno spiegato i giudici con l’Ermellino, la presuntio hominis secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio dell’esistenza di una stabile organizzazione ai fini Irap costituisce, appunto, una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione. È quanto accaduto nel caso sottoposto all’esame della Corte dove la Ctr ha evidenziato l’assenza di spese per personale dipendente e la non sussistenza di una autonoma organizzazione. Nello stesso filone giurisprudenziale si incardina la sentenza n. 14060 del 3 agosto 2012 secondo cui ove l’attività di un professionista si volga nella forma dello studio associato (nel caso di specie con il coniuge, mentre nella attuale controversia i due associati sono padre e figlia) il giudice di merito deve, ai fini della applicazione dell’IRAP accertare specificamente l’entità e l’incidenza a fini reddituali, della condivisione con altri professionisti dello svolgimento di parte della attività professionale dello studio.
(fonte: ItaliaOggi)

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