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Normative/ Estratto della Legge sul Diritto d’Autore (LDA)

Da Redazionetitel @titelonline
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Requisiti per la tutelabilità delle opere dell’ingegno ai sensi della Legge sul diritto d’autore: l’appartenenza dell’opera ad un’arte e la creatività.Perchè un’opera sia protetta dalla legge sul diritto di autore (legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche, qui di seguito, in breve, Lda) occorre che essa soddisfi due requisiti: deve appartenere ad una delle arti e deve essere creativa.
Secondo l’art. 1 della Lda, “sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica delle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione “. Le opere degli illustratori, con qualsiasi modalità siano create, soddisfano il requisito dell’appartenenza ad un’arte, essendo esse comprese nelle arti figurative.
Più complessa è la definizione del requisito della creatività: Va innanzi tutto precisato che il requisito della creatività riguarda l’opera, non l’idea da cui essa è nata: la tutela della Lda è accordata infatti al risultato creativo. Non viene, quindi, protetta né l’idea che non si sia estrinsecata in un’opera concreta, né l’oggetto rappresentato nell’opera.

Ciò che conta è la novità e l’ originalità dell’opera: in altri termini, l’opera deve rappresentare un apporto innovativo alla realtà, a prescindere dalla fonte ispiratrice del suo contenuto.
La creatività si manifesta in:
- un’ impronta personale, che faccia emergere la personalità dell’autore;
- un impegno estetico, teso a provocare una reazione emotiva in chi vede l’opera;
- un’ originalità rispetto alle opere preesistenti.
Nessuna norma definisce quale debba essere il grado minimo di creatività necessario perché scatti la tutela del diritto d’autore. I giudici, nell’applicare la Lda, hanno però ravvisato la presenza della creatività in modo piuttosto ampio, anche se bisogna sottolineare che le pronunce dei giudici riguardano i singoli casi che sono stati sottoposti al loro giudizio. Occorre valutare caso per caso se il risultato del lavoro dell’autore sia un’opera protetta o meno, tenendo conto dei parametri cui abbiamo brevemente accennato. Nel dubbio, l’ultima parola spetta al giudice.
Questa situazione di incertezza può essere superata, nei concreti rapporti con la committenza, con un chiaro riconoscimento delle parti, in sede contrattuale, che il risultato dell’attività dell’illustratore è un’opera protetta e che, quindi, valgono le regole fissate dalla Lda.

I diritti attribuiti all’autore
Diritti morali
Spetta all’autore il diritto di opporsi alla pubblicazione della propria opera (cosiddetto diritto di inedito): l’autore non può essere obbligato a rendere pubblica la sua opera contro la sua volontà.
Inoltre, anche dopo la cessione dell’originale dell’opera e dei diritti patrimoniali relativi alla stessa, all’autore spettano:
- il diritto di rivendicare la paternità dell’opera;
- il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell’opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione.
L’autore ha il diritto a che sia indicato il suo nome sull’opera, nel caso questo venga colpevolmente omesso in assenza di uno specifico accordo sul punto, o, peggio, sostituito.
I diritti morali, in quanto diritti della personalità dell’autore, non possono essere mai ceduti.

Diritti esclusivi di utilizzazione economica
Chiariamo che si parla di diritti “esclusivi” perché la Lda prevede alcune utilizzazioni libere dell’opera da parte di terzi. In particolare, per quanto riguarda le opere grafiche, l’art. 70 Lda consente “la riproduzione (…) di parti dell’opera, per scopi di critica, di discussione e anche di insegnamento (…) purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell’opera”.
I diritti esclusivi di utilizzazione economica sono:
- il diritto di pubblicazione (= di rendere pubblica l’opera);
- il diritto di riproduzione (= di moltiplicare in copie l’opera);
- il diritto di diffondere l’opera con mezzi di diffusione a distanza;
- il diritto di distribuzione (= di mettere in commercio);
- il diritto di elaborazione (=di modificare, di trasformare, di adattare).
I diritti patrimoniali si estinguono settant’anni dopo la morte dell’autore, e ciò comporta che gli eredi non potranno far valere più l’esclusiva sull’utilizzazione economica dell’autore.

Durante la propria vita, l’autore avrà la piena disponibilità della sua produzione creativa, e potrà, quindi, cedere tutti o alcuni dei suoi diritti esclusivi e opporsi a utilizzi non autorizzati posti in essere da altri.
I diritti esclusivi di utilizzazione economica “sono tra loro indipendenti (e) l’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti” (art. 19 Lda). E’ possibile così cedere il diritto di pubblicazione e non quello di riproduzione. Per esempio, se si cedono soltanto i diritti di pubblicare le illustrazioni destinate ad accompagnare un testo e non i diritti di riproduzione, le illustrazioni non potranno essere riprodotte dall’editore singolarmente. Un’immagine, della quale siano stati ceduti soltanto i diritti di pubblicazione su cartelloni pubblicitari, non potrà essere utilizzata dall’acquirente per la realizzazione di oggetti di merchandising o riprodotta su una maglietta.

Il risultato del lavoro dell’illustratore può essere anche un’opera che non rientra tra quelle protette dalla Lda: potrebbe infatti mancare il requisito della novità od essere poco creativo.
In caso di utilizzo dell’opera da parte di un terzo, si potrà eventualmente verificare se sussistano le condizioni per attivare strumenti di tutela diversi da quelli previsti dalla Lda, come, ad esempio, l’azione di arricchimento senza causa, che è un rimedio residuale previsto nel Codice Civile (art. 2041), utilizzabile in assenza di altri mezzi di tutela al fine di ottenere un indennizzo da chi abbia tratto un vantaggio economico a danno di un altro.

Il contratto-tipo
Uno dei problemi che più spesso si presentano durante l’attività dell’illustratore professionista è la difficoltà di ottenere dai committenti un incarico scritto. Ciò accade soprattutto quando si lavora con case editrici di piccole dimensioni o con aziende poco strutturate, mentre è ora uso comune formalizzare i rapporti con le case editrici e i committenti più strutturati (agenzie di pubblicità, medie e grandi aziende).
Un modo per superare l’ostacolo è quello di presentare un preventivo e farselo controfirmare per accettazione. Nel preventivo andranno indicati gli elementi essenziali del rapporto, e cioè:
l’oggetto => quale lavoro verrà eseguito e le sue caratteristiche tecniche
il prezzo => l’ammontare, le modalità e il termine di pagamento
la consegna => il termine e le modalità di consegna del lavoro
l’ambito di utilizzo => per che cosa verrà utilizzato il lavoro e per quanto tempo
Se non vi sono altre aggiunte, l’accordo autorizza il committente a utilizzare l’opera solo nei limiti specificamente indicati. Se il committente lo richiede, potrà essere inserita la previsione di una estensione degli utilizzi in senso temporale o aggiungendo altre forme di utilizzo.

Bisogna tener conto che a ogni estensione del contenuto del contratto a favore del committente dovrebbe corrispondere un incremento del prezzo (vuoi di più ? paghi di più). Questo principio andrebbe seguito non solo e non tanto per aumentare i propri guadagni, quanto per rispetto della propria professionalità e di quella degli altri illustratori.Ulteriori approfondimenti e altri argomenti inerenti all’attività degli illustratori sono affrontati nell’opuscolo “professione illustratore” distribuito ai soci dell’Associazione Illustratori.

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