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Notifica cartelle di pagamento: occhio alla pec!

Da Pukos
Notifica cartelle di pagamento: occhio alla pec!

Con un comunicato stampa del 26 agosto 2014, Equitalia ha informato i cittadini che dopo le società di persone e di capitali (persone giuridiche), la notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) si estende anche alle persone fisiche titolari di partita iva (ditte individuali).

Tale iniziativa – informa l’Agente per la Riscossione – permette ai contribuenti di verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia e di conoscere con esattezza giorno e ora della notifica. L’utilizzo di questo sistema di notifica consente a Equitalia anche di efficientare i processi interni e di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente riducendo notevolmente l’uso della carta.

Gli indirizzi PEC utilizzati sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge, pertanto si consiglia di controllare la propria casella per rimanere sempre aggiornati. Orbene, è noto che l’invio di una comunicazione tramite PEC è equiparato ad una raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Occorre pertanto mettere in guardia clienti e amici titolari di partita iva sull’importanza di configurare la posta elettronica certificata in modo corretto e verificare con regolarità l’eventuale presenza di messaggi.

Trascurare la pec potrebbe infatti costare molto caro in tutti i casi in cui un atto – notificato via pec – diventi definitivo per mancata impugnazione. I primi a ricevere cartelle di pagamento ai propri indirizzi email, in via sperimentale, sono stati nel 2013 i soggetti giuridici con sede in quattro regioni pilota: Molise, Toscana, Lombardia e Campania. Adesso Equitalia, senza limitazioni territoriali, precisa che la notifica a mezzo pec si estende anche alle ditte individuali.

La notificazione a mezzo di posta elettronica certificata è regolata dal D.Lgs. n.82/05, le cui disposizioni, ai sensi del disposto degli artt.1 e 2, co.2, trovano applicazione anche per le Agenzie fiscali nonché per le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

L’art.48 del citato decreto stabilisce che “la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante posta elettronica certificata”. Il comma 2 dispone, poi, che “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione a mezzo posta”.

La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.P.R. 68/05, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In tema di riscossione, il d.P.R. 602/73, nel comma 2 dell’art.26 (nel testo in vigore dal 31 maggio 2010) prevede espressamente che la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile. All’atto pratico, risulta pertanto determinante un costante aggiornamento dei dati relativi alla posta elettronica certificata e, soprattutto, una periodica consultazione della stessa.

Come sappiamo, ogni azienda al momento della costituzione deve fornire al registro delle imprese un indirizzo pec; molte volte tale adempimento viene fatto distrattamente soltanto per assolvere all’obbligo e poi ci si dimentica di configurare la casella. Adesso, dopo le persone giuridiche – che magari hanno una migliore organizzazione ed un minimo di struttura – anche le ditte individuali, a prescindere dalla dimensione e dall’attività esercitata (basti pensare ai piccoli commercianti), incorrono nel rischio della notifica di una cartella di pagamento a mezzo pec.

Sarà bene quindi informare adeguatamente tutti i clienti dei nostri studi per evitare brutte sorprese. Potrebbe accadere infatti di venire ad effettiva conoscenza soltanto nella fase esecutiva di un proprio debito tributario, quando ormai è troppo tari per qualsiasi eventuale contestazione.

Una pec trascurata farebbe infatti diventare definitivo l’atto per mancata impugnazione, a prescindere dalle eventuali buone ragioni del contribuente.

Fonte: ECnews

 


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