La notifica presso lo studio di un avvocato deceduto (o cancellato dall’Albo), deve considerarsi sanata se un altro professionista ne continui l’attività, perché in questo caso lo studio legale può essere equiparato ad un ufficio, e l’elezione di domicilio è effettuata con riferimento all’organizzazione in sé e non al singolo avvocato.
Cassazione Civile, Sez. II, 04.05.2011, n. 9797
Teramo, 07 Maggio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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