La comunicazione di Cancelleria effettuata per e-mail all’indirizzo elettronico indicato dal difensore deve ritenersi valida, allorché ad essa il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea.
Cassazione Civile, Sez. II, 30 Aprile 2012, n. 6635
Teramo, 09 Maggio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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