L'art. 22 della legge n.183/2011 (legge di stabilità per il 2012), in materia di lavoro a tempo parziale, al fine di favorire l’utilizzo delle c.d. clausole flessibili (che riguardano la collocazione temporale della prestazione lavorativa) e delle c.d. clausole elastiche (che riguardano la variazione della durata della prestazione con esclusivo riguardo ai contratti a tempo parziale di tipo verticale o misto) ha abrogato, con effetto dal 1 gennaio 2012, la facoltà di ricorrere alle medesime clausolesoltanto se previste dalla contrattazione collettiva, esse potranno pertanto essere stabilite per iscritto dalle parti individuali anche con atto non contestuale al contratto di lavoro. E' stata modificata altresì la durata del preavviso minimo per ricorrere a tali clausole, riducendolo da 5 giorni a 2 giorni.Tra le novità si ricorda inoltre che, in base a quanto previsto dal decreto legge n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011, al fine di semplificare gli adempimenti fiscali, i lavoratori dipendenti ed i percettori di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, non sono più obbligati a rinnovare annualmente la dichiarazione delle detrazioni per carichi di famiglia al proprio datore di lavoro, se la situazione è immutata.Nessuna comunicazione anche per le detrazioni per lavoro dipendente che saranno assegnate automaticamente, salvo rinuncia.