La dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell’art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il “petitum” venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l’esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell’identificazione dell’oggetto della domanda, dell’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all’esito del predetto scrutinio, l’oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la “ratio” ispiratrice della norma (consistente essenzialmente nell’esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizione di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l’attore chiede e per quali ragioni), che impone all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda. La nullità dell’atto di citazione può peraltro essere dichiarata soltanto nel caso in cui l’incertezza dell’oggetto della domanda investa il contenuto dell’atto nella sua interezza: qualora, viceversa, sia possibile individuare una o più domande sufficientemente determinate nei loro elementi essenziali, gli eventuali difetti relativi ad altre domande potranno comportare soltanto l’improponibilità di queste ultime, ma non la nullità della citazione nella sua interezza.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 22 Maggio 2012, n. 8077
Teramo, 28 Maggio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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