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Nuova modulistica di prevenzione incendi: l’asseverazione per la sicurezza

Creato il 08 marzo 2016 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
prevenzione incendi

Novità in arrivo in materia di modulistica per la prevenzione incendi: l’entrata in vigore del decreto attuativo del d.P.R. n. 151/2011 (ovverosia il decreto 7 agosto 2012, in vigore dal 27 novembre di quell’anno) ha definito un riordino generale della modulistica di prevenzione incendi, denominata “Modulistica 2012″. Quest’ultima ha riproposto (riadattandoli) i modelli “2008″ e “2011″.

La modulistica “PIN 2012” è rimasta in vigore per circa un anno e mezzo, fino al 30 aprile 2014. Qui ne è stata disposta la parziale sostituzione con dei nuovi moduli, recanti piccole modifiche ed integrazioni, lasciando tuttavia sostanzialmente inalterati i contenuti. L’introduzione della nuova modulistica di prevenzione incendi “PIN 2014″, come definito all’interno del decreto 7 agosto 2012, è stata disposta da apposito decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica. Nello specifico, il decreto n. 252 del 10 aprile 2014, diffuso alle Direzioni Regionali e ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, oltreché ai Consigli Nazionali delle varie categorie di Professionisti abilitati alle certificazioni in materia di prevenzione incendi tramite la Nota prot. 4849 dell’11 aprile 2014, stabilisce la parziale modifica ed integrazione di alcuni dei modelli PIN per la presentazione delle segnalazioni, delle asseverazioni e delle certificazioni.

Leggi anche l’articolo Prevenzione incendi: la regola tecnica per le metropolitane.

La modulistica attualmente utilizzabile per i procedimenti di prevenzione incendi è costituita da una serie di modelli che elenchiamo di seguito:
- Mod. PIN 1-2012: Richiesta di Valutazione Progetto;
- Mod. PIN 2-2014: Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- Mod. PIN 2.1-2014: Asseverazione per SCIA;
- Mod. PIN 3-2014: Attestazione di Rinnovo Periodico;
- Mod. PIN 3.1-2014: Asseverazione per Rinnovo;
- Mod. PIN 4-2012: Richiesta di Deroga;
- Mod. PIN 5-2012: Richiesta del Nulla Osta di Fattibilità;
- Mod. PIN 6-2012: Richiesta di Verifica in Corso d’Opera;
• Mod. PIN 7-2012: Dichiarazione per Voltura.

A questi modelli deve essere aggiunta la modulistica (le dichiarazioni e le certificazioni rese da un professionista antincendio) che deve essere consegnata unitamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Per tutti gli aggiornamenti relativi al 2015 in materia di Norme tecniche prevenzione incendi leggi il nostro articolo riassuntivo.

In questa circostanza procediamo ad analizzare il Modello PIN 2.1-2014 relativo alla asseverazione ai fini della sicurezza antincendio.

In tale situazione il tecnico abilitato, attraverso la compilazione del modello PIN 2.1, è tenuto ad asseverare:
- la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi;
- la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui ai progetti preventivamente approvati (limitatamente alle attività di categorie B e C), anche nel caso di modifiche non comportanti aggravio delle preesistenti condizioni di rischio incendi.

Il modello è suddiviso in due sezioni, di cui la prima (costituita dalla prima pagina del modello) è rappresentata dall’asseverazione del professionista, mentre la seconda (pagine 2 e 3 del modello) è una distinta della documentazione allegata (Certificazioni e Dichiarazioni redatte sulla modulistica oggetto del capitolo successivo) relativamente ai materiali impiegati e agli impianti e alle opere realizzate. Il modello, da consegnare in duplice copia, andrà corredato da due firme e due timbri da apporre in corrispondenza della parte conclusiva delle due sezioni precedentemente citate. Il tecnico abilitato, contestualmente all’asseverazione, dichiara di aver “valutato le normative tecniche di prevenzione incendi”, “preso visione della documentazione tecnica”, “effettuato sopralluoghi e verifiche” e di aver visualizzato e verificato la completezza delle certificazioni e delle dichiarazioni elencate nella distinta.

Ciò comporta un‘assunzione di responsabilità da parte del tecnico, in particolar modo se egli non coincide con una delle figure quali il progettista delle opere realizzate o il Direttore dei Lavori. In questo modo, soprattutto per le attività a rischio basso (per cui non è richiesta la fase di valutazione preliminare del progetto), il legislatore ha ritenuto opportuno affidare maggiori responsabilità al professionista, lasciando ai Comandi i soli compiti di controllo della documentazione ricevuta.

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