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Nuova Prevenzione incendi, 3 cose da sapere

Creato il 16 marzo 2016 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
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Il Codice di prevenzione incendi (decreto 3 agosto 2015) pubblicato sulla Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2015 rappresenta un passo verso un nuovo approccio al tema, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali. Il Codice di prevenzione incendi ha vuole semplificare l’’iter progettuale relativo alla prevenzione incendi aggiungendo un altro importante tassello al progetto di semplificazione iniziato con il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Le regole sono meno prescrittive e più flessibili e lasciano al professionista la possibilità di scegliere fra varie possibili soluzioni da adottare e di pervenire a valutazioni anche di tipo prestazionale.

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Se invece vuoi leggere in anteprima il capitolo 9 sulla valutazione del rischio puoi scaricarlo gratuitamente qui. Di seguito anticipiamo alcuni contenuti del capitolo, che possono essere riassunti con 3 cose da sapere sulla prevenzione incendi.

1) Non obbligatorietà della nuova Prevenzione incendi

Il testo normativo stabilisce, all’art. 1 che le norme tecniche del Codice si possono applicare limitatamente ad alcune attività del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, indicate nella a pagina 1030 dell’estratto del libro. Le nuove norme tecniche sulla prevenzione incendi del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 non sono quindi obbligatorie e possono essere applicate, per scelta del progettista, in alternativa ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi o alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno specificati nella tabella a pagina 1034.

Leggi anche Nuova modulistica di prevenzione incendi: l’asseverazione per la sicurezza

2) Prevenzione incendi: per il nuovo e per l’esistente

Il Codice di prevenzione incendi può essere applicato sia alle attività di nuova realizzazione che a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (18 novembre 2015). In caso di interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento di attività esistenti, l’applicazione delle norme tecniche è possibile a condizione che le misure di sicurezza antincendio, esistenti nella parte di attività che non è interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare. In caso contrario le norme tecniche del Codice si applicano all’intera attività.
Per esempio, se dalle valutazioni effettuate con il Codice emerge che per l’ampliamento di un compartimento risulta necessario l’impianto di spegnimento automatico di tipo sprinkler e se tale impianto non è previsto nella parte esistente, bisognerà realizzare l’impianto sprinkler per l’intero compartimento, secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica.

In ogni caso il Codice di prevenzione incendi può essere utilizzato come riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Non è espressamente stabilito dalla norma ma le norme del Codice, che rappresentano una nuova modalità per la valutazione del rischio di incendio, possono eventualmente costituire anche un utile riferimento per la predisposizione di una richiesta di deroga alle regole tecniche di sicurezza antincendio in vigore.

Leggi anche Norme tecniche prevenzione incendi: in vigore dal 18 novembre 2015

3) Caratteristiche dei prodotti per uso antincendio

I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto e se sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili o, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili. Secondo l’art. 5 delle norme tecniche del Codice, ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1, restano valide:

a) le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015;

b) le disposizioni relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco (articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007 (4).

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