L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 31 dicembre 2014 ha reso noto che i contribuenti che iniziano l’attività nel 2015 con richiesta di attribuzione della Partita Iva, in attesa dell’aggiornamento del modello AA9/11, potranno aderire al nuovo regime forfetario barrando, nella dichiarazione di inizio attività, la casella prevista per l’adesione al precedente regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011.
Come noto dall’1.1.2015 è debuttato il nuovo regime forfetario con l’imposta sostitutiva del 15 per cento, previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata sul supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014) dall’articolo 1, commi da 54 a 89.
Il nuovo regime sostituisce i precedenti regimi agevolati.
In particolare:
- il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 Legge 388/2000);
- il regime fiscale di vantaggio dei minimi (sostitutiva del 5% ex articolo 27, commi 1 e 2 D.L. 98/2011);
- il regime contabile agevolato degli ex minimi (articolo 27, comma 3, D.L. 98/2011);
- sono sostituti dal nuovo regime forfetario.
È prevista però la possibilità di un passaggio graduale al nuovo regime per coloro i quali già oggi sono contribuenti agevolati. In particolare i contribuenti che nel 2014 adottano il regime fiscale di vantaggio dei minimi possono continuare in tale regime fino al termine del periodo temporale fissato dalla norma originaria (5 anni o compimento dei 35 anni).
Accesso al regime
Il regime in questione non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.
Per i soggetti che rispettano le condizioni e i requisiti previsti il regime forfetario costituisce il loro regime naturale che viene applicato dal 2015. Il contribuente che “naturalmente” presenta tutti requisiti previsti può non applicare il regime in esame esercitando l’opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi. L’opzione è vincolante per almeno un triennio e si estende successivamente di anno in anno; la stessa va comunicata nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è operata la scelta.
Inizio attività
In caso di inizio attività con attribuzione della partita Iva l’accesso al regime agevolato dovrà essere comunicato in sede di compilazione del modello AA9/1. In particolare l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 31 dicembre 2014 ha reso noto che:
“fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011”. In questo modo, con un semplice segno di spunta sul modello, le nuove partire Iva che intendono esercitare in forma individuale, con ricavi o compensi tra 15mila e 40mila euro (a seconda del tipo di attività economica) potranno avvantaggiarsi di un sistema di favore con meno adempimenti e meno imposte da pagare.”
APT per Finanza in Chiaro