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Nuovo Acconto IRPEF: Chi NON deve versare entro il 16 giugno o entro il 30 Novembre

Da Raffa269

Nuovo Acconto IRPEF: Chi NON deve versare entro il 16 giugno o entro il 30 NovembreEntro la scadenza del 16 Giugno e del prossimo 30 novembre dovranno essere versati gli acconti Irpef, Ires ed Irap, rispettivamento primo e secondo, ma non datutti e nel seguito vediamo chi non deve versarrli perchè esonerato. Considerate anche le proroghe che sono state prevoste per i contribuenti soggetti agli studi di settore che, nel caso del versamento previsto per il 16 giugno 2014 è stato slittato al 7 luglio successivo e stesso discorso per la scadenza originariamente prevista per il 16 luglio che slitta dello stesso intervallo temporale.

Non tutti infatti sono obbligati al versamento dell’acconto ed è necessario fare una distinzione tra soggetti esenti e soggetti obbligati.
Non devono versare l’acconto delle imposte Irpef mediante versamento con modello F24 i soggetti che hanno indicato nel modello 730 o nel modello Unico riferito all’anno precedente e che hanno inviato entro il 30 settembre scorso un valore inferiore ai 52 euro. Per verificare questo dato sarà necessario consultare il quadro RN del modello unico PF che avete presentato telematicamente entro la scadenza del 30 settembre e precisamene per quello che concerne l’acconto si dovrà andare a consultare il rigo RN34.

Nei prossimi anni il rigo potrà subire delle variazioni in termini numerici e potrà cambiare ma l’importante è che prendiate come riferimento la descrizione del campo in modo da ricordarlo anche per il pagamento degli anni successivi.

Guida al Calcolo dell’Acconto IRPEF
Guida al calcolo dell’acconto Ires ed Irap
Guida Fiscale al calcolo dell’acconto Iva
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Non dovranno versare l’acconto Irpef anche i soggetti che nella dichiarazione precedente presentavano un credito di imposta e in virtù di questo non saranno obbligati a versare un acconto a meno che non presumano che per l’anno successivo escano a debito in dichiarazione.

Allo stesso tempo i soggetti che presumono con ragionevole attendibilità che il prossimo anno non saranno dovute imposte o perché il reddito imponibile sarà pari a zero, o perché si dispone di crediti di imposta da utilizzare in compensazione o altre fattispecie non saranno obbligati al versamento dell’acconto, ma ricordiamoci che laddove poi questa presunzione non si dovesse presentare potremmo incorrere in sanzioni.
La presenza del credito deve comunque essere in grado di coprire l’intero acconto Irpef da versare.

Saranno esenti dal versamento dell’acconto anche i soggetti che hanno iniziato l’attività, o hanno iniziato a percepire reddito nell’anno di imposta e come tali ancora non hanno presentato una dichiarazione dei redditi da cui può emergere l’acconto da pagare per il prossimo anno.

Non saranno obbligati anche i soggetti lavoratori autonomi che hanno optato per il regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali di cui all’articolo 13 della Legge 388 del 2000 che non prevede il versamento dell’acconto (detto anche regime forfettino).
Non dovranno versare l’acconto anche i soggetti che hanno terminato nell’anno la propria attività nel oppure gli eredi di contribuenti che sono deceduti nel corso del 2dell’anno.

Non saranno soggetti al versamento neanche coloro che sono stati dichiarati falliti con sentenza da parte del tribunale.

In sintesi per il versamento dlel’acconto Irpef dovremmo tenere a mente la scadenza del 16 giugno per il versamento del primo acconto Irpef (così come modificato da apposito decreto annuale del Presidente del consiglio dei Ministri) in una misura percentuale che si aggir ormai sempre sul 100% dell’importo indicato nel rigo RN 34 nel modello Unico persone fisiche di cui il 40 versato entro il 16 giugno o il 16 luglio con la maggiorazione solita dello 0,40%, ed il 60% il pagamento del secondo acconto Irpef entro il prossimo 30 novembre. Potete anche optare, laddove siate in carenza di liquidità e non potete pagare il primo acconto, il versamento in un’unica soluzione il 30 novembre.

Applicazione del metodo previsionale ed ulteirore caso di esenzione degli acconti di imposta Se arrivati a giugno o a novembre pensate che l’anno si chiuderà in perdita fiscale e enon dovrete versare imposte allora potrete valutare di non versare nemmeno acconti. certamente fare questa previsione  a giugno è rischioso, ma farla in sede di versamento del secondo acconto lascia meno spazi di errori. In tal modo potrete calcolare se fare o meno il versamento del seconodo acconto. Occhio però perchè in caso di errore e di successiva verifica del saldo  a debito scatterebbero le sanzioni (oppure si potrebbe anticipare effettuando un ravvedimento operoso).

Versamento del primo e del second0 acconto Irpef
Il versamento dell’accono Irpef potrà essere fatto utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo 4033 e 4034 rispettivamente per il paamento dell’acconto da effettuarsi a Giugno e per il pagamento dell’accotno da effettuarsi a Novembre.

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