È in piena rampa di lancio il nuovo APE, l’Attestato di Prestazione Energetica per gli edifici che andrà a modificare una parte consistente della disciplina della certificazione energetica contenuta nel decreto ministeriale del 26 giugno 2009: all’inizio di aprile è stata infatti diffusa una bozza provvisoria del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che rivede la normativa sull’efficienza energetica degli edifici. Proprio sulla base di queste regole i certificatori energetici saranno tenuti a redigere l’APE.
APE: che cosa cambia?
1. La data da fissare in rosso nei calendari? Il 1 luglio 2015: entro questa data dovranno essere applicati nuovi standard minimi per il calcolo della classe, da riportare nell’Attestato di Prestazione Energetica necessario per la vendita o la locazione degli immobili.
2. Le classi energetiche saranno 10: nel vecchio sistema le 7 lettere da A a G indicavano il livello di efficienza e sostenibilità dell’edificio. Nel sistema rinnovato le classi andranno da A4, la migliore, fino ad A3, A2, A, B, C, D, E, F, G, la peggiore.
3. L’Attestato sarà semplificato e identico su tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea.
Per un elenco più dettagliato delle novità consulta il nostro articolo Nuovo APE, la prestazione energetica userà le emoticon. Uno dei post più letti del mese su Ediltecnico.it.
Dal 2 ottobre 2014 è in vigore l’ultima rivoluzione in materia di Certificazione Energetica, introdotta dalla pubblicazione dell’aggiornamento della normativa tecnica di riferimento (UNI/TS 11300:2014 parti 1 e 2). Per capirne di più Maggioli Editore consiglia il volume APE – Guida all’Attestato di Prestazione Energetica, redatto dall’Ingegner Giovanna De Simone.
APE e compravendita immobili
In questo contributo ci accingiamo ad effettuare una rapida immersione nel tema dell’APE in relazione alla compravendita di immobili. Il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 stabilisce che “nel caso di vendite, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica”. Nel corso delle compravendite pertanto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere obbligatoriamente allegato ai contratti e l’acquirente è tenuto a dichiarare in una specifica clausola di aver ricevuto dal venditore la documentazione comprensiva dell’attestato.
Esiste pertanto a tutti gli effetti, nel momento in cui si addiviene alla compravendita, un vero e proprio obbligo di dotazione, di allegazione e di consegna dell’APE: è un principio che vale per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso. Per quello che riguarda invece gli atti traslativi a titolo gratuito, come ad esempio nel caso di una donazione, tale obbligo strutturato di allegazione dell’APE non esiste.
Ma che conseguenze provoca sulla validità del contratto di compravendita la mancata allegazione dell’APE? Non l’annullamento. Il contratto sarà infatti valido a tutti gli effetti, ma tale validità sarà accompagnata da una sanzione amministrativa che oscilla tra i 3mila e i 18mila euro, a carico delle parti contraenti.
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