Vediamo come si accede al nuovo assegno di maternità, come richiederlo e quanto vale nonchè anche quali sono le condizioni da rispettare per accedere, il calcolo dell'ISEE e della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per permanere nell'agevolazione che sostiene le donne in un periodo così particolare.
Assegno di maternità e indennità di maternità sono 2 cose distinte, è bene ricordarlo.
Cos'è l'assegno di maternità
Rappresenta un trattamento economico che scatta per sostenere la creazione della famiglia e nella sostanza è un trattamento economico riconosciuto dal comune ed erogato dall'INPS al ricorrere di alcune condizioni patrimoniali ed economiche.
Prima di tutto dovete sapere che l'assegno scatta anche in presenza del primo figlio e non solo dal terzo in poi come molti credono. La nascita del terzo figlio vi da diritto ad accedere ad un ulteriore assegno che è l'assegno per il nucleo familiare.
Chi può avere l'assegno di maternità: i nuovi requisiti
L'assegno è riconosciuto per ciascun figlio nato o per ogni minore preso in affidamento adottivo o preadottivo a patto che le mamme o il genitore adottivo donna sia residente, abbia la cittadinanza italiana o comunitaria o sia in possesso della carta si soggiorno. Se siete nella fase antecedente ossia in attesa della carta di soggiorno CE dovrete presentare entro sei mesi dalla nascita del bambino la domanda al comune/INPS.
Il beneficio non è cumulabile con l'indennità di maternità (leggi articolo di approfondimento).
Requisiti economici: valore dell'ISEE
Dopo aver analizzato la provenieinza dei soggetti richiedenti l'assegno vediamo che l'assegno è subordinato al rispetto anche del requisito economico da misurarsi mediante l'ormai famoso calcolo dell'ISEE o della dichiarazione sostitutiva unica che dovrà essere inferiore a 16.921,11 euro per il 2014 e da rivalutarsi annualmente.
Il calcolo dell'ISEE che abbiamo affrontato nei post precedenti dovrà avere un valore massimo per poter richiedere il contributo per le famiglie numerose non superiore a 16.921,11 e darà così diritto, stante la concessione del comune che dovrà analizzare le domande pervenute in ordine cronologico e nel rispetto di tutti gli altri requisiti visti sopra, ad un assegno mensile che direrà cinque mesi.
Quanto vale l'assegno di maternità
Dopo il rispetto dei requisiti possiamo dire che l'importo dell'assegno sarà pari 338,21 euro e avrà una durata di cinque mesi pari al periodo della mternità della mamma (due mesi prima e tre dopo il parto).
L'importo potrà essere modultao anualmente come anche quello delle soglie di accesso dei 16 mila eruo viste spra in qu<nto potranno risetnire della rivalutazione ISTAT basata sui prezzi al consumo.
L'importo di 338,21 euro sarà inoltre modultato in base a delle formule che prevedono il valore ottenuto dall'indicatore ISE. Nella sostanza l'importo rappresenta il massimo ottenibile ma non è detto che spetti interamente in quanto non scatta se il valore ISE è inferiore a questa differenza:
(16.921,11 per per la scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario) - assegno mensile di 338,21 euro per 13 mensilità
Se siete al di sotto l'assegno vi spetterà per intero, altrimenti sarà inferiore.
Le scale di equivalenza del nucleo familiare
Se il nucleo familiare è costituito da più persone si dovrà guardare alla scala di equivalenza di seguito descritta.
Inoltre si dovranno applicare le seguenti maggiorazioni:
- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, o con invalidità superiore al 66%.
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
Ogni anno sono rimodulati i trattamenti per le famiglie numerose e per la maternità in base alla rivalutazione dell'indice al consumo registrato dall'Istat in modo da equiparare il reddito percepito dalle madri in maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento (Dlgs 151/2001), il quale va a raggiungere quota 338,21 euro e dagli impiegati e operai con un nucleo familiare numeroso il cui contributo viene visto in seguito.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le Politiche della famiglia, può disciplinare annualmente o rimodulare l'importo dell'assegno di maternità.
Esclusioni dall'assegno di maternità
Oltre alla cumulabilità vista sopra l'assegno non potrà essere richiesto dalla madre che già percepisce l'indennità dell'Inps o alla retribuzione per il periodo di maternità. Tuttavia in caso di indennizzo inferiore all'importo dell'assegno, può essere richiesto un bonus ridotto per integrare la differenza. Va ricordato che il contributo potrà essere richiesto anche dalle cittadine italiane o comunitarie residenti nel nostro Paese o extracomunitarie con carta di soggiorno.
Chi eroga il contributo
Il contributo viene rilasciato dal comune di residenza ma viene materialmente pagato dall'INPS.
Quando presentare la domanda
L'istanza per la richiesta del contributo a favore delle famiglie numerose va presentata entro la scadenza il 31 dicembre di ciascuna anno entro sei mesi dalla nscita del bambino o dell'affidamento coincidente con l'ingresso in famiglia. Il requisito del'ISE sarà valutato dal comune al momento di presentazione della domanda. Per le domande pervenute dopo il primo gennaio 2015 e riferite ai figli nati prima di tale data si applicherà sempre la soglia dei 16.911,21 euro vista sopra anche se in teoria valida per il solo 2014.
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza entro sei mesi dal lieto evento o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
Il riferimento normativo dell'assegno di materntà lo potete trovare nell' articolo 74 del Dlgs 151 del 2001.
Nel seguito il testo:
- Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000.
- Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.
- L'assegno e' concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4.
I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati. - L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
- Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo
anche conto delle maggiorazioni ivi previste. - Qualora il trattamento della maternita' corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
- L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
- L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito
dei decreti di cui al comma 9. - Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
- Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
- Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Discorso a parte meritano anche altre forme di sostegno (ce ne sono veramente tante anche se devo dire non valgono tantissimo) come per esempio l' assegno per il nucleo familiare o l'assegno sociale o anche tutte le agevolazioni a cui accedere con il modello ISEE
Ti è piaciuto l'articolo? Per continuare a dare informazioni in modo gratuito, condividi questo articolo tramite i pulsanti qui sopra!