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Nuovo Codice Appalti, per i professionisti ci sono 3 novità

Creato il 08 marzo 2016 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Grandi opere ed eventi: quale può essere (l’utile) contributo del BIM

Sulle novità per i professionisti uscite dal nuovo Codice Appalti liberato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo abbiamo intervistato Pippo Oliveri*. In particolare gli abbiamo chiesto cosa cambia nel Codice Appalti sulla Direzione lavori, la progettazione e il BIM.

Clicca qui per leggere il testo del Codice Appalti approvato il 3 marzo in CdM.

1) Cosa cambia nel Nuovo Codice degli Appalti per quanto riguarda la Direzione Lavori?
Nell’attuale quadro normativo l’attività del direttore dei lavori è disciplinata dal D.Lgs. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione. La norma primaria si limita a individuare nel RUP o in un altro soggetto (nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento) la figura di un direttore della esecuzione dei contratti aventi d oggetto lavori, servizi, forniture, rinviando, per i lavori, al regolamento per l’individuazione delle tipologie e degli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.

Nell’attuale testo del nuovo Codice Appalti, in itinere, si prevede che il RUP, nella fase dell’esecuzione, si avvalga del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, accertando che tali figure svolgano correttamente ed effettivamente le funzioni ad ognuno affidate. Lo stesso RUP è chiamato a proporre alla propria stazione appaltante l’individuazione di un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere.

Quest’ultima previsione è del tutto analoga a quella attualmente vigente ma è stata elevata di rango inserendola all’interno della norma primaria. L’articolo 101 del nuovo codice poi riproduce le disposizioni (articoli da 147 a 150 del DPR 207/2010) che l’attuale regolamento dedica al ruolo e ai compiti dei componenti dell’Ufficio di direzione lavori (oltre al direttore dei lavori, i direttori operativi e gli ispettori di cantiere).In ogni caso rimane ferma, per la figura del direttore dei lavori, la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori. Così com’è confermata l’esclusività del direttore dei lavori nel rapporto con l’esecutore con cui interloquisce in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Si osservi come il legislatore ancora non percepisca l’importanza di rendere obbligatoria la nomina di almeno un assistente, con funzioni di ispettore di cantiere, per consentire una continua sorveglianza dei lavori. Solo tale continuità potrebbe assicurare, tra l’altro, una seria verifica:
a) dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali;
b) dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti secondo le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) sulle attività dei subcontraenti. Le norme transitorie prevedono dal punto di vista operativo, in attesa del varo di vari decreti ministeriali, il rinvio alle attuali di disposizioni del regolamento: ad esempio in materia di contabilità e collaudo.

2) Quali sono le novità introdotte per ridurre tempi e costi dal punto di vista della progettazione?
È confermata l’articolazione della progettazione in tre livelli che tuttavia subiscono qualche modifica. La norma (art.23 del nuovo Codice degli appalti), in particolare, prevede che la progettazione sia articolata su tre livelli: fattibilità, definitiva ed esecutiva. Sparisce dunque la denominazione “preliminare” per il primo livello che diverrà “progetto di fattibilità tecnica ed economica” con contenuti certamente più approfonditi dell’attuale livello 1, dovendo contenere oltre ai consueti elaborati grafici, stime economiche e limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare anche studi, anche di tipo geologico e geognostico, e indagini sociali e ambientali.

Di modesta entità invece la modifica ai contenuti degli altri due livelli di progettazione (definitivo ed esecutivo). Questa maggiore attenzione al contenuto del primo livello dovrebbe essere finalizzata proprio alla riduzione dei tempi e dei costi delle opere e degli interventi.

Leggi Le novità del Codice Appalti sui Concorsi di progettazione e i Requisiti per le Gare

3) Che ruolo avrà il BIM sulla base del Nuovo Codice Appalti?
L’iniziale entusiasmo sull’accoglimento del BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) nel nuovo Codice Appalti si è rapidamente sopito divenendo, nelle varie bozze circolanti del testo in elaborazione, da obbligo solo una facoltà. Essendo rimessa alle stazioni appaltanti l’utilizzo o meno del BIM c’è da attendersi che non avrà vita facile per attecchire nei nostri apparati burocratici, particolarmente restii ad accogliere novità (e non solo) tecnologiche. La scarsa informazione e formazione in materia, ritengo sulla base della mia esperienza, non favoriranno lo sviluppo di tali pratiche e sistemi. Ci sarà tanto da lavorare affinché gli indirizzi in materia di BIM, introdotti dalla Direttiva 2014/24/EU che stiamo recependo, finalizzati ad una maggiore trasparenza ed efficacia nel ciclo dell’appalto, siano recepiti nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche.

Le novità del Nuovo Codice Appalti: cosa cambia sul BIM

Per tutte le altre novità del Codice Appalti uscito dal CdM clicca qui

* Pippo Accursio Oliveri è Ingegnere specializzato in appalti pubblici – Studio Oliveri.

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