Riporto qui, le modifiche del nuovo codice della strada (via Il sole 24 ore). A chi possa interessare: INFORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA In breve le modifiche al Codice della Strada: Agevolazioni fiscali per disabili (articolo 61). Arrivano agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli fino a 3.000 centimetri cubici (finora i benefici spettavano fino a 2.800). L'onere previsto è di 1,2 milioni di euro nel 2010 e 3 milioni a decorrere dal 2011. Alcol e droga alla guida (articoli 34 e 36). Arriva una vera e propria stretta per chi entra in macchina dopo aver alzato il gomito o assunto qualche pasticca di troppo. Per chi viene trovato con tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue la sanzione amministrativa va da 500 a 2mila euro. Se si provoca un incidente stradale, le pene vengono raddoppiate e sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo. Se, poi, il tasso alcolemico è superiore a 1,5, la patente viene revocata e sospesa fino a 2 anni se il conducente ha provocato un incidente. Pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza, che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità, effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro. Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni. Dovrà essere, sempre, perfettamente "sobrio", altrimenti paga fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Se il tasso alcolemico risulta tra lo 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo. Alcol zero, pure, per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: se vengono "beccati", le sanzioni raddoppiano. Se la guida in stato di ebbrezza avviene dopo le ore 22 e prima delle ore 7, fa scattare l'aumento di un terzo delle sanzioni. Pene severe, anche, se si guida dopo aver assunto droga: multa fino a 6mila euro, arresto minimo di 6 mesi e patente sospesa fino a 2 anni. Se si provoca un incidente, scatta anche la revoca della patente. Attività professionali sicure (articoli 51 e 52). Previsto che per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada di persone e cose debba essere prodotta una certificazione con cui si esclude che l'interessato faccia uso di alcol e stupefacenti. Si stabilisce, poi, che in caso di incidenti mortali o con lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, sia immediatamente disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. Viene soppressa, invece, la norma che prevedeva che servissero almeno 21 anni per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale accelerato. Attualmente, quindi, il limite resta fissato in 18 anni. Il Senato ha poi introdotto una disposizione che prevede che può conseguire la patente di guida italiana il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. Attraversamento dei pedoni (articolo 35). In assenza di agenti o semafori i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sulle strisce pedonali. Devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi se vedono pedoni che si accingono ad attraversare sulle strisce. Identico obbligo per i conducenti che si inoltrano in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta il divieto per i pedoni di attraversare diagonalmente le intersezioni e il divieto di attraversare piazze e larghi al di fuori delle strisce pedonali. Autotrasportatori (articolo 31). Riviste le sanzioni per i conducenti alla guida di autoveicoli per il trasporto di persone o cose che superano la durata dei periodi di guida prescritti o non osservano le disposizioni sul riposo giornaliero. Riscritta la normativa alla luce dei regolamenti Ue. Tra le novità in arrivo più cura nella tenuta (ed esibizione) dei registi e delle copie dell'orario di servizio e dei documenti di viaggio per trasporti professionali. Inoltre, il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti (o non rispetta i periodi di riposo giornaliero) paga una multa da 38 a 152 euro. Bambini in moto (articolo 28). Consentito portare in moto bambini da 6 a 12 anni (fino a 5 anni la normativa prevede già che non possano salire) alloggiandoli su un apposito sedile di sicurezza omologato, con appoggi per gli arti superiori e inferiori. Le disposizioni si applicano 60 giorni dopo l'approvazione di un decreto ministeriale ad hoc. I motocicli a 2 e 3 ruote con a bordo bambini di statura inferiore a 1,5 metri non possono superare i 60 km/h o i limiti minimi se superiori a 60 km/h. Biciclette sui marciapiedi (articolo 27, comma 1). Consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali in mancanza di appositi parcheggi. Le bici non devono, però, recare intralcio ai pedoni e ai disabili. Cabotaggio (articolo 53). Si stabilisce che qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni nazionali e comunitarie, vada incontro a una multa fino a 15mila euro, nonché al fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di 6 mesi. Casco in bici e cinture di sicurezza sulle minicar (articolo 29). Casco in bici obbligatorio e conforme alla normativa europea per i bambini fino a 14 anni. Se si circola in bici fuori dei centri abitati dopo il tramonto e fino all'alba o in galleria (dentro e fuori dai centri abitati) è necessario indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Le regole entrano in vigore 60 giorni dopo l'entrata in vigore della legge. Operazione casco sicuro, durante la marcia, anche per i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, a cui è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati rispettando le nuove norme Ue. D'ora in poi, anche conducenti e passeggeri di minicar (dotati di carrozzeria chiusa, e cioè i quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg) avranno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza. Sono, invece, esentati dagli obblighi di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli a uso speciale, quando, però, sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali. Comitato sicurezza stradale (articolo 47). È istituito un comitato per l'indirizzo e il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale presso il ministero delle Infrastrutture. Confisca e fermo veicoli (articolo 46). Riscritto il procedimento di attuazione della confisca e del fermo conseguenti a ipotesi di reato. Tra le novità, la previsione che l'agente o l'organo accertatore della violazione proceda immediatamente al sequestro. Prevista, poi, la restituzione ai proprietari dei ciclomotori confiscati per violazione per le quali attualmente non prevista la confisca, previo, però, pagamento delle spese di recupero, trasporto, custodia. Destinazione proventi multe (articolo 42). Dovranno servire per la manutenzione delle strade, il potenziamento della segnaletica, il finanziamento dei controlli e accertamento della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Le maggiori entrate andranno per il 40% del totale al ministero dei Trasporti, il 20% al Viminale per l'acquisto di automezzi. Altro 15%, sempre al Viminale, per gli accertamenti sulle strade, e ulteriore 15%, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale. Il restante 10%, sarà dirottato invece a Viale Trastevere, al ministero dell'Istruzione, per promuovere programmi di sicurezza stradale in classe. Documenti di circolazione (articolo 33). Il conducente professionale deve avere sempre con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, se prescritti. Duplicato carta di circolazione (articolo 13). Un decreto del ministero dei Trasporti dovrà stabilire il procedimento di rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa. Tale procedura si potrà applicare anche ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale. Esami di guida e autoscuole (articolo 20). La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio del foglio rosa e, in caso di esito negativo, si potrà ripetere, nel limite di validità del predetto foglio rosa, per una volta soltanto. Per il rilascio del foglio rosa bisognerà, pure, aver superato una prova di controllo delle cognizioni, che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Previsto, anche, che l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B debba effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Per aprire un'autoscuola, poi, servono, tra l'altro, insegnanti di teoria e pratica, con almeno un'esperienza maturata negli ultimi 5 anni. Bisognerà, poi, svolgere attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente. In via transitoria, si stabilisce, tuttavia, che per le autoscuole che attualmente svolgono la formazione soltanto per il conseguimento delle patenti A e B, tale obbligo si applichi a decorrere dalla prima variazione nella titolarità dell'autoscuola. Alle province il compito di vigilare. L'attività di autoscuola non può essere, comunque, iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti richiesti e tale verifica va ripetuta con cadenza - almeno - triennale. Etilometri in bar e ristoranti (articolo 55). I locali che servono alcolici devono mettere a disposizione un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico per verificare volontariamente il proprio stato di idoneità alla guida. Il sindaco può autorizzare la cessazione delle attività di somministrazione di bevande alcoliche entro le 5 per non più di 10 volte l'anno. In base al dl 11/2007 dopo le 2 di notte deve essere interrotta la somministrazione di bevande alcoliche. Farmaci pericolosi per la guida (articolo 56). Entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministero del Welfare dovrà individuare (e successivamente tenere aggiornato) un elenco di farmaci che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti. Tali farmaci dovranno riportare sulle confezioni esterne o sui contenitori un pittogramma che indichi in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo. Se ci si scorderà di mettere il pittogramma il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco sarà soggetto a una multa che può arrivare fino a 25mila euro. Guida accompagnata a 17 anni (articolo 16, comma 1). Si introduce una nuova normativa sulla "guida accompagnata" per i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari di patente A, consentendo loro la guida, con l'assistenza di un adulto, alle seguenti condizioni: a) che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente B da almeno 10 anni e b) che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del ministero, su istanza del genitore o dell'eventuale rappresentante legale. In strada, si dovranno rispettare i limiti di velocità previsti per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, 100 Km/h, per le autostrade e 90 Km/h, per le strade extraurbane principali. In caso di guida accompagnata a 17 anni, l'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni pecuniarie in solido con il genitore o chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne. Qualora, poi, il conducente commetta violazioni che portano alla sospensione o alla revoca della patente, al minore viene revocata l'autorizzazione alla guida accompagnata e l'impossibilità di conseguirne di nuovo un'altra. Le medesime sanzioni si applicheranno anche se il minore viene pizzicato alla guida senza accompagnatore. Innalzata a 70 anni l'età per condurre bus e autocarri (articolo 16, comma 2). Innalzata da 65 a 70 anni l'età per condurre autobus, autocarri, autotreni , autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto persone. Da 60 anni in poi il limite di età viene innalzato, di anno in anno, a seguito di visita medica specialistica annuale per attestare i requisiti fisici e psichici del conducente. Invalidi (articolo 59). I relativi contrassegni devono essere esposti sui veicoli. Il contrassegno non può contenere diciture dalla quali può individuarsi la persona fisica interessata. Licenziamento autisti ubriachi (articolo 45, comma 1). Sarà considerata giusta causa di licenziamento dei conducenti la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l'influsso di alcool. Modifiche ciclomotori (articolo 14). Sanzioni in salita (ora da 389 a 1.556 euro) per chi modifica i ciclomotori per aumentarne la velocità. Chi circola, invece, con un ciclomotore non più rispondente alle caratteristiche o che sviluppi velocità superiore a quella prevista paga da 48 a 594 euro. Giro di vite, pure, su chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppano una velocità superiore ai 45 Km/h. Aumenta, anche, (portandola da 78 a 311 euro) la sanzione per chi circola con un ciclomotore munito di targa i cui dati non siano chiaramente visibili. Previsto, infine, un decreto ministeriale che definisce un calendario per l'attribuzione del certificato di circolazione e della targa a tutti i ciclomotori in circolazione. Motore acceso quando il veicolo è in sosta (articolo 27, comma 2). Ripristinato, rispetto al testo Camera, il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta del veicolo. È stato però eliminato il riferimento al divieto in caso di sola fermata del veicolo. Multe a rate (articolo 40). Rateizzabili le multe a partire da 200 euro (prima il tetto era di 400 euro), a patto che si abbia un reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro. Neopatentati (articolo 18). Viene modificata la disciplina concernente le limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno, elevando da 50 kw/t a 55 kw/t la potenza specifica, riferita alla tara, al di sopra della quale i veicoli non possono essere guidati dai neopatentati. Viene inoltre fissato un limite di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente). No alla patente per chi importa, acquista o riceve droga (articolo 19). Si prevede che tra i soggetti che non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori siano compresi anche coloro che illecitamente importano, esportano, acquistano e ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti o psicotrope, che siano già stati condannati per reati contro la persona, il patrimonio, connessi a sostanze stupefacenti, o consistenti in violazioni del Codice della strada. Notifica multe (articolo 38). I verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 60 giorni (e non più entro gli attuali 150 giorni). Quando il verbale è contestato immediatamente al trasgressore il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria entro 90 giorni dalla violazione. La contestazione immediata non è necessaria per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici, nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o per la circolazione su corsie e strade riservate. Inoltre, per semafori e accessi a ztl non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se l'accertamento avviene tramite dispositivi o apparecchi omologati o con funzionamento automatico. Obbligo di lenti o apparecchi per la guida (articolo 30). Obbligo di usare lenti o apparecchi per la guida, se prescritti, per i titolari di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (il cosiddetto patentino). Tale obbligo è quindi esteso anche a ciclomotori e minicar. Patenti estere (articolo 24). Previste pene pecuniarie per chi, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidi con patenti rilasciate da uno Stato estero non più in corso di validità. Giro di vite analogo per il guidatori professionali. Patentino per i motorini (articolo 17). D'ora in avanti, nell'ambito dei corsi di preparazione per far guidare il motorino ai 14enni, bisognerà svolgere una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Inoltre, sempre ai fini del rilascio del patentino, bisognerà aver superato tutti gli esami e le prove teoriche previste, anche, previa attività di formazione, e una prova pratica di guida del ciclomotore. Quest'ultima, però, scatterà non prima del 19 gennaio 2011, una volta che sarà recepita la normativa europea (Direttiva 2006/126/Ce) sulla patente di guida. Permesso di guida a ore (articolo 44). Chi ha subito il ritiro della patente può ottenere dal prefetto un permesso di guida a ore, al massimo di 3 ore giornaliere per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali. Il periodo di sospensione della patente viene aumentato delle ore nelle quali è stata consentita la guida. Recupero punti (articolo 22). I punti persi sulla patente si riacquistano sostenendo una prova d'esame. La frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati della autoscuole o da soggetti autorizzati dalla Motorizzazione, consente di riacquistare 6 punti. All'esame di idoneità tecnica si deve sottoporre il titolare della patente che, dopo una prima violazione che fa perdere almeno 5 punti, compia nell'arco di 12 mesi altre 2 violazioni non contestuali che fanno perdere ciascuna almeno 5 punti. Vengono poi elencate le principali variazioni sulla perdita dei punti. Per bilanciare il rigore delle misure, viene anche introdotto un sistema premiale, per cui, per i primi 3 anni dal rilascio della patente, la mancanza di violazioni che comportano la riduzione di punti, determina l'attribuzione di un punto l'anno (tale punteggio si aggiunge al credito di 2 punti l'anno, fino a un massimo di 10, per ogni 2 anni senza violazioni, giù previsto dalla normativa vigente). Revisione patente (articolo 23, comma 6). La revisione della patente scatta per i soggetti in condizione di coma prolungato, oppure quando il conducente sia coinvolto in un incidente che ha determinato lesioni gravi a persone (e per lui ha significato la sospensione della patente) o, infine, quando il conducente minore di 18 anni, titolare di patente A, sia autore materiale di una violazione che determini, ugualmente, la sospensione della patente. Revisioni (articolo 1, commi 5 e 6). Si fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti e si prevede il raddoppio della sanzione amministrativa (che di base oscilla tra 155 a 624 euro) per il veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione solo, però, in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sulla documento di circolazione (anziché sulla carta di circolazione, come era invece previsto prima) che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo per recarsi presso le officine autorizzate ovvero direttamente presso i Trasporti per fare la revisione. Fuori da tali ipotesi, nel caso in cui si è pizzicati a circolare, comunque, con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.842 a 7.369 euro. All'accertamento della violazione, consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni e in caso di reiterazione delle violazioni, arriva la confisca del mezzo. Ricorso ai giudici di pace (articolo 41). Soppressa la norma che riduceva da 60 a 30 giorni il termine per proporre ricorso ai giudici di pace e introduceva lo specifico termine di 60 giorni se l'interessato risiedeva all'estero. Prevista, invece, la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione anche mediante fax o in via telematica. Novità interessante sul fronte processuale: si stabilisce che l'opposizione non ha effetti sospensivi, salvo che il giudice di pace disponga, in modo motivato e in contraddittorio con le parti, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento. In tal modo, si esclude che la sospensione ai adottata senza giustificazione e senza aver sentito l'autorità che ha adottato il provvedimento. Al tempo stesso si prevede che l'ordinanza di sospensione possa essere impugnata con ricorso al tribunale. Rinnovo patente di guida (articolo 21 e 60). Addio al vecchio tagliandino autoadesivo: d'ora in poi dovrà essere rilasciato un duplicato della patente, con l'indicazione del nuovo termine di validità. Al momento del ricevimento della nuova patente, si dovrà distruggere quella scaduta. Previsto, inoltre, che la motorizzazione civile possa rilasciare ai titolari di patente, chiamati per sottoporsi alla visita medica per il rinnovo, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo. Servizi sociali (articolo 58). Disposto, a richiesta, l'affidamento in prova ai servizi sociali il luogo dell'arresto, qualora il conducente sia incorso nel reato di guida reiterata di autoveicoli o motocicli senza aver conseguito la patente, ovvero in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. Servizio di noleggio con conducente (articolo 9). La norma amplia il novero di mezzi che possono essere adibiti a effettuare il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Oltre alle classiche autovetture, si ammettono, pure, i motocicli (che possono essere con o senza sidecar), i tricicli, i quadricicli, gli autobus, e, pure, gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e le famose "carrozzelle", cioè, i veicoli a trazione animale. Vale la pena ricordare che per la definizione di "sidecar" occorre far riferimento all'articolo 47 del Codice della Strada, che classifica nella categoria L4, i veicoli a 3 ruote asimmetriche (rispetto all'asse longitudinale mediano), con cilindrata del motore superiore ai 50 cc o con velocità massima di costruzione superiore ai 50 Km/h (motocicli con carrozzetta laterale). Strade e autostrade (articolo 49). Prevista una nuova procedura, che coinvolge anche le Regioni, per la modifica e l'aggiornamento della rete stradale e autostradale di interesse nazionale esistente. Le modifiche possono riguardare non solo intere strade, ma anche tronchi di strada. Per le varianti, l'integrazione avverrò d'ufficio. Strade "sicure" (articolo 48). Si introduce un obbligo specifico in capo agli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità: quello di porre in essere specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Targhe personale e dei rimorchi (articolo 11). Previsto che il competente ufficio dei Trasporti, su richiesta dell'acquirente, emetta e rilasci una nuova carta di circolazione che tenga conto di tutti i mutamenti intervenuti. La carta di circolazione è aggiornata anche in caso di trasferimento di residenza, come pure in quello di trasferimento di sede di persona giuridica. Viene precisato, poi, che le targhe di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione, o, a seguito di modifica del Senato, sospensione dalla circolazione. Spetterà, inoltre, al Governo procedere alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, in modo di renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli. La disciplina relativa al rinnovo e all'aggiornamento della carta di circolazione e alla targa personale si applica a decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione. Le novità si applicheranno ai soli rimorchi immatricolati dopo l'entrata in vigore delle nuove norme. È fatta, comunque, salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi già immessi in circolazione. Se si circola senza targa, scatterà il fermo amministrativo o, in caso di reiterazione, la confisca del mezzo. Trasporti eccezionali (articolo 4). Vengono modificate le norme in materia di veicoli e trasporti eccezionali. Viene soppressa la previsione di imporre, nel caso di veicoli o trasporti eccezionali, la scorta della polizia stradale. Rimangono comunque le previsioni relative alla possibilità di imporre la scorta tecnica. Veicoli confiscati (articolo 43). Prevista l'assegnazione, a richiesta, agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato (anche enti pubblici) operanti nel settore della giustizia, della protezione civile e della tutela ambientale, dei veicoli confiscati a seguito di reati connessi a droga e alcol. In assenza di richieste, i veicoli saranno venduti. Vietato sporcare le strade (articolo 5, comma 1). Giro di vite al divieto di "insozzare" le strade e le sue pertinenza, gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in corsa. La sanzione per chi viola la norma va da 250 a mille euro (mentre la misura originaria oscillava dai 23 ai 92 euro), con, in aggiunta, la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione.