- le amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (art. 3, co. 1, lett. b), del DPR 5 ottobre 2010, n. 207);
- gli Organismi di attestazione SOA;- le amministrazioni pubbliche concedenti;- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;- l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati ed a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.La regolarità sussiste comunque in caso di:- rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;- crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;- crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa Edile. Nello specifico, non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.Nel caso in cui non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione previste, l'INPS, l'INAIL e le Casse Edili trasmetteranno tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato, l'invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.La suddetta verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un Consulente del Lavoro nonché dai soggetti di cui all'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.L'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato «pdf» non modificabile avente i seguenti contenuti minimi: la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica; l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili; la dichiarazione di regolarità; il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.Tale Documento ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi, sono ostative alla regolarità le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.Le suddette cause ostative non sussistono nell’ipotesi in cui il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ovvero di oblazione.Ai fini della regolarità contributiva l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni suindicate, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
Fonte: Teleconsul Editore SpA