Il nuovo ravvedimento operoso così come modificato a seguito della Finanziaria 2011 o patto di stabilità 2011 - 2013 serve per sanare l'omesso versamento di imposte o tasse, il pagamento in misura ridotta o anche semplicemente in ritardo rispetto alla scadenza con piccole sanzioni da versare con modello F24 e che potete trovare nella tabella sul ravvedimento operoso.
Novità nella Legge di Stabilità 2015
Vi anticipo che nella bozza delle Legge di Stabilità 2015 è contenuta la modifica relativa al ravvedimento operoso che consiste nella possibilità di goderne senza limiti di tempo ossia anche dopo eventuali accertamento o ispezioni da parte dell'agenzia delel entrate. Condizione questa che impediva un uso indiscrimanto dell'istituto in quanto no potrebbe essere molto, ma molto, ma molto tentato di rinviare il pagamento delle imposte e delle tasse in quanto le sanzioni sarebbero solo del 3,75% massimo...per cui sarebbe a mio avviso un mini condono fiscale. Inoltre le nuove sanzioni potrebbero essere le seguenti:
Il nuovo ravvedimento operoso vale però solo per i tributi, imposte e tasse gestite direttamente dall'amministrazione centrale o Agenzia delle Entrate per cui a titolo di esempio le imposte come l'IMU, la TARI, o la TASI non ptranno benefiarne per cui varranno le vecchie regole che trovate qui sotto.
Regolarizzazione entro i 14 giorni dall'omesso versamento
Nuova possibilità di utilizzare il ravvedimento super breve o brevissimo o alcuni lo chiamano sprint in ragione dello 0,2% giornaliero (al contrario degli altri due che hanno una percentuale fissa) e fino al quattordicesimo giorno.
Regolarizzazione entro i 30 giorni dall'omesso versamento
Nel caso di ritardato versamento e ravvedimento operoso preparato entro 30 giorni dalla scadenza ci si può ravvedere applicando una sanzione pari al 3% con interessi che decorrono dalla data di omesso versamento fino alla data di pagamento secondo il nuovo tasso di interesse legale.
Regolarizzazione oltre i 30 giorni dall'omesso versamento
Nel caso di regolarizzazione in ritardo del versamento ed oltre i trenta giorni dalla originaria scadenza del tributo, allora la sanzione sale fino al 3,75% più gli interessi legali 2011 che decorrono dalla data originaria di scadenza.
Il ravvedimento vi ricordo potrà essere effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si riferisce il tributo oggetto. Per fare un esempio se ci dimentichiamo di versare l'iva di ottobre 2010, potremmo ravvederci fino al 30 settembre 2011, data di presentazione del modello Unico.
Regolarizzazione entro i 14 giorni dall'omesso versamento (NEW - post Manovra Correttiva 2011)
Prevista nuova modalità di ravvedersi entro 14 giorni pagando per ogni giorno di ritardo lo 0,2% dell'imposta non pagata.
Nel caso di omissioni e irregolarità che incidono direttamente sulla determinazione del tributo o sul versamento la sanzione è elevata al 3,75 più eventuali interessi dovuti al saggio legale dell'anno in corso.
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 giorni dalla violazione potranno essere sanate mediante il versamento del 3% a titolo di sanzione.
Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero
Nel caso abbiate omesso la presentazione del modello di versamento F24 relativo al pagamento di un tributo per il quale avete operato una compensazione con un credito tributario e non dobbiate in pratica alcunché al fisco, ricordate che dovete comunque presentare il modello (non prevista nel caso di compensazione tributo su tributo). Nel caso lo abbiate dimenticato, la violazione può essere sanata entro un anno dall'omissione con una sanzione pari 5 euro se presentato entro 5 giorni lavorativi o 15 euro se superiore a cinque giorni lavorativi.
Guida al Calcolo del nuovo ravvedimento operoso: Rispetto alle modalità di calcolo e agli esempi per il calcolo del nuovo ravvedimento operoso 2011 potete fare riferimento alla guida al calcolo del ravvedimento che potete consultare.
Vi ricordo inoltre che potete leggere la nuova guida alla compilazione del 730 o del Modello unico in cui trovate molti consigli utili per comprendere facilmente quali spese si possono dedurre nel 730 o nell'unico e dedurvi per risparmiare sulle imposte di fine anno. In questo periodo inoltre potete consultare anche laguida al calcolo dell'acconto Irpef, Ires, Irap ed anche dell'acconto INPS.
Il nuovo ravvedimento si applica alle sanzioni dagli omessi o ritardati versamenti dal primo febbraio 2011 in poi.
Aggiornamento con la Manovra correttiva 2011: con la nuova Manovra è stato introdotto un nuovo ravvedimento operoso breve per le correzioni effettuate entro i 14 giorni dalla scadenza di versamento e da calcolare in ragione dello 0,2% per ogni giorno da applicare sull'imposta non pagata che separa l'omesso versamento dal giorno del versamento con ravvedimento operoso. Pertanto se ci ravvediamo dopo 6 giorni dovremo applicare l'1,2% a titolo di saznione. La disciplina si applica per gli errori commessi dal 2 febbraio 2011.
Con la risoluzione n. 109 del 2007 l'agenzia delle entrate ha istituito dei nuovi codici tributo per il pagamento degli interessi da ravvedimento che non andranno più versati insieme al tributo ma separatamente utilizzando i seguenti codici:
1989 per gli interessi da ravvedimento su tributi Irpef,
1990 per gli interessi da ravvedimento su tributi Ires,
1991 per gli interessi da ravvedimento su tributi Iva,
1992 per gli interessi da ravvedimento su tributi su imposte sostitutive,
1993 per gli interessi da ravvedimento su tributi Irap,
1994 per gli interessi da ravvedimento su tributi relativi all'Addizionale Regionale e 1995 per la comunale.
Questi nuovi codici tributo per gli interessi non si applicheranno nel caso di ravvedimento operoso su ritenute d'acconto che continueranno a dover essere versate secondo il metodo tradizionale ossia da una parte le sanzioni e dall'altra parte il tributo omesso comprensivo degli interessi calcolati giornalmente (a titolo di esempio il ravvedimento operoso sui codici 1040 o 1038).
-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO: scarica il FILETasso di interesse legale da applicare per il calcolo degli interessi da ravvedimento operoso
Consulta sempre il tasso di interesse legale vigente considerando anche che laddove laddove la data di omesso versamento e la data di pagamento siano a cavallo d'anno dovranno essere effettuati due calcoli distinti: uno che va dalla data di omesso versamento al 31/12/anno n e l'altro che va dal 01/01/anno n+1 fino alla data di pagamento e per ciasucno utilizzare il suo specifico saggio di interesse di competenza considerando che nell'anno 2010 il tasso era dell'1%, nel 2011 è salito all'1,5% e nel 2012 è salito ancora al 2,5% ( Tasso di interesse).
Pagamento in ritardo ma senza aver utilizzato il ravvedimento operoso
Specco sapito che chi si dimentica di fare un pagamento lo effettua in ritardo senza fare il ravvedimento. Cosa sbagliatissima in quanto pensando di aver superato l'adempimento ci si vede arrivare le sanzioni del 10% o del 30%. Sappiate che, seppur in un secondo momento potrete ravvedervi versando solo le sanzioni e gli interessi (avendo già pagato il tributo precedentemente), ovviamente sempre prima che siano iniziati accesso o ispezioni o che si sia stati accertatisu quel tributo (Circolare 180 del 1980).
Se vi può essere di aiuto vi riporta una tabella dell'AE sui codici tributo delle sanzioni applicabili
Codici tributo Sanzioni per il ravvedimentoCodice SanzioneSanzione pecuniaria Irpef
8901
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'Irpef
8902
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'Irpef
8903
Sanzione pecuniaria Iva
8904
Sanzione pecuniaria Irpeg
8905
Sanzione pecuniaria sostituti di imposta
8906
Sanzione pecuniaria Irap
8907
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette
8908
Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti
8909
Sanzione pecuniaria Iva forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti
8910
Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive,all'Irap e all'Iva
8911
Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria, al codice fiscale, alle imposte sui redditi, alle impostesostitutive, all'Irap e all'Iva
8912
Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi
8913
Sanzione pecuniaria Irpef rettifica modello 730
8915
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'Irpef rettifica modello 730
8916
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'Irpef rettifica modello 730
8917
Ires - Sanzione pecuniaria
8918
Ti è piaciuto l'articolo? Per continuare a darvi spunti gratuiti, condividi questo articolo tramite i pulsanti qui sopra!