Vediamo le caratteristiche ed i requisiti del nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi titolari di partita Iva che si pone in contrapposizione al regime dei minimi con aliquota al 5% per cento e qui vediamo in cosa si differenzia, la convenienza dove risiede, le principali caratteristiche e le modalità per accedervi e anche quelle per restarci sempre al fine di fornire dei chiarimenti in più a chi si trova ad intrparendere il difficile cammino del libero professionista.
Chi può accedere al regime forfettario dei lavoratori autonomi con partita Iva
Sono tutti coloro che alla data di apertura della partita iva (anche se ci potete accedere anche dopo che l'avete aperta) sono residenti fiscalmente nel territorio della repubblica Italian e che possono esercitare attività di
- lavoro autonomo
- attività di impresa
- arti
- altre professioni
La prima curiosità è che anche se siete dei lavoratori dipendenti potrete fare il doppio lavoro (salvo verificare di cause di incompatibilità tra lavoro autonomo e lavoro dipendente) anche se per restare nel regime forfettario agevolato l'attività di lavoro autonomo dovrà essere prevalente a quella di lavoro dipendente.
Sono detti liberi professonisti quelli che comunemente sono iscritti ad albi professionali mentre per gli altri si parla più in generale di lavoratori autonomi. Così fissiamo qualche semplice concetto iniziale che vi tornerà utile in futuro credetemi.
Esclusioni dal regime forfettario: chi resta fuori
Oltre a coloro che non rispettano i requisiti di seguito elencati non potranno accedere per definizione chi non rinetra nell'ambito soggettivo di applicazione definito dal regime forfettario ossia coloro che non risultano residenti fiscalmente in italia a meno che non producano qui in Italia almeno il 75% del loro reddito o che in base al loro codice ateco istat rientrano nel regime di applicazione speciale dell'Iva (i.e parliamo di telefonia, tabacchi agenzie di viaggi, ecc) o che commerciano immobili o autovetture oppure soci di società di persone o srl trasparenti o associazioni professionali.
Il calcolo delle Imposte nel nuovo regime forfettario dei titolari di partita Iva
Come avviene per il regime dei minimi il calcolo del reddito avviene determinando prima di tutto un reddito che si ottiene applicando ai ricavi incassati nell'anno un coefficiente che risulta differente a seconda del codice attività con cui si apre la partita Iva (parliamo dei cosiddetti codici ateco Istat). A questi si applicherà una decurtazione forfettario del 22% e si detrarranno i contributi INPS versati nell'anno.
Sul reddito imponibile così determinato si applica l'aliquota del 15% ed il risultato saranno le imposte che dovrete versare nell'anno.
La norma infatti al comma 64 recita così: "comma 64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita' nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento."
Visulizza Allegato 4 con la tabella dei coefficienti del regime dei minimi
Individuazione del codice ATECO
Il codice ATECO lo trovate nella vostra dichiarazione di inizio attività IVA
Per la compilazione sarebbe sempre meglio farsi assistere da un commercialista anche se in questo caso la semplicità del modello potrebbe agevolarvi. L'unico scoglio secondo me che potreste avere è relativo all' individuazione del codice ATECO per l'apertura della partita Iva della vostra attività che però in questo regime è decisamente fondamentale perchè come avrete intuito da questo dipende il vostro reddito imponibile e conseguentemente anche le tasse da versare.
Requisiti da rispettare
Ricavi massimi annui
Il limite massimo dei ricavi comprensivi dell'Iva eventualmente indetraibile maturata sugli acquisti non completamente inerenti l'attività produttiva o per i qualu l'Iva non è detraibile al 100% è fissato in 15 mila euro annui che devono essere ragguagliati all'anno solare il che significa per intenderci che se la aprite il 30 giugno il limite massimo sarà pari a 7.500 euro perchè parliamo di metà anno.
Costi per collaboratori esterni
A differenza di altri regimi precedenti dove eravate buttate fuori se vi facevate fatturare anche solo una consulenza da un avvocato, in questo nuovo regime forfettario invece sarà possibile sostenere costi per dipendente e collaboratori purchè l'importo massimo di tali costi sia inferore a 5 mile euro lordi annui questa volta non ragguagliati all'anno solare. Per dipendenti e collaboratori parliamo naturalmente di consulenze esterne ma anche collaboratori coordinati e continuativi o dipendenti, lavoratori a progetto o associati anche.
Da sapere che laddove vi serviate di collaboratori non diventerete dei veri e propri sostituti di imposta per cui non applicherete la ritnueta d'acconto per intenderci.
Limite costi per beni ammortizzabili di 20 mila euro
A differenza dl regime dei minimi con aliquota al 5% abbiamo qui un limite di costi per ll'acquisto di apparecchiature, attrezzature, mobili, arredi, auto ecc e insomma qualsiasi altro bene strumentale alla vostra attività lavorativa considerato al lordo degli ammortamenti non dovrà essere superiore a 20 mila euro il che vuole dire che a fine anno quando andrete a fare la conta dei beni ammortizzabili che avete acquistato non dovrà esere superiore a detta cifra altrimenti via nel regime ordinario di applicazione della tassazione che prevede aliquote ben più alte. La riflessione sul fatto che debbano considerarsi in questo computo anche i canoni di affitto di studio è dibattuta tra i miei colleghi anche se potete trovare i dovuti approfondimenti nell'articolo dedicato al limite del costo dei beni ammortizzabili per il regime dei minimi.
Come spiegato in premessa in caso di coesistenza di più tipologie di reddito la permanenza nel regime agevolato forfettario con aliquota
Agevolazione per le start up
Per le start up si applica anche una nuova agevolazione che risiede nella riduzione di un terzo del reddito imponibile per i primi tre anni di attività semprechè non abbiate esercitato nei tre anni precedenti l'apertura attività di lavoro autonomo sia rtistica che professionale o anche di impresa e che l'attività non costituisca mera esecuzione di attività precedentemente esercitata sia in forma di lavoro autonomo sia dipendente. Insomma vi si richiede di rispettare quello che in sintesi potremmo chiamare principio della novità dei contribuenti minimi su cui ho scritto un articolo appositamente dedicato.
Esonero dagli adempimenti
In questo regime sarete esonerati da una seire di adempimetni che dovrà necessariamente riverberarsi in una minore parcella del commercilista in qaunto non dovrete tenere le scritture contabili, non presenterete la dichiarazione IVA, gli intrastat o le comunicazioni black list. Inoltre non sarete soggetti agli studi di settore, come anche i registri Iva.
Esonero dall'Irap per cui la tassazione di abbassa di un altro 4%
Quando si effettua il versamento delle imposte
Il versamento seguirà le consuete scadenze viste anche per l'Irpef o l'Ires ossia il 16 giugno o il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4% per il pagamento del saldo e del primo acconto ed il secondo acconto il 30 novembre.
Quando si presenta la dichiarazione dei redditi
Le scadenze sono le stesse per gli altri professionisti per cui dovrete tenere a mente la data del 30 settembre per la trasmissione telematica del modello di dichiarazione Unico.
Differenza con il regime dei minimi al 5%
Possiamo dire che il regime dei minimi con aliquota al 5% per cento resta sempre quello preferibile anche se li prevale il requisito dei 35 anni di età o anche oltre i 35 anni se non sono ancora esauriti i 5 anni di permanenza del regime.
I requisiti qui sono diversi non solo per quello che concerne i coefficienti di redditività che qui non esistono a differenza el regime forfettario, inoltre poi il limite dei ricavi qui è di 30 mila euro valido per tutti ed il limite dei beni ammortizzabili è di 15 mila euro. Inoltre non è consentito fare riferimento ai lavoratori dipendenti o altri collaboratori. Per le caratteristiche comunque di questo regime vi consiglio di leggere l'articolo di approfondimento dedicato al nuovo regime dei minimi valido anch eper il 2016.
Se siete interessati a questo leggete l'articolo dedicato al
Nuovo Regime dei minimi con aliquota al 5% (articolo dedicato)
Ritenute ed IVA nella fattura del regime forfettario
Nel regime forfettario non dovrete applicare l'Iva (per cui applicate la marca da bollo di due euro altrimenti potrete essere soggetti a sanzione) nè tantomeno la ritenuta d'acconto per cui fatto 100 il corrispettivo incasserete 100 euro (a meno che non addebitiate l'imposta di bollo al vostro cliente.
per approfondimento leggete l'articolo dedicato alla compilazione della fattura.
Riferimenti normativi
Articolo 1 comma 54 della legge n. 190 del 2014Ti è piaciuto l'articolo? Per continuare a dare informazioni in modo gratuito, condividi questo articolo tramite i pulsanti qui sopra!