Il nuovo tasso di interesse legale 2014 entrerà in vigore dal primo gennaio ed è in netta diminuzione rispetto al precedente. Nella tabella successiva troverete infatti il nuovo valore dell’1%.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha modificato il saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 per cui eventuali calcoli dovrano tenerne conto.
Da un punto di vista macro economico ciò si tradurrà in una spinta maggiore sugli investimenti che potranno godere di una costo del denaro ridotto ridotto rispetto ai due anni precedenti di 1,5% in quanto come saprete il tasso di interesse fino al 31 dicembre 2013 sarà del 2,5%.
Da quando scatta il nuovo tasso di interesse legale
La decorrenza è fissata al primo gennaio 2014.
Fattispecie tipiche di applicazione del saggio di interesse legale
Le tipiche fattispecie riguardano oprattutto i versamenti in ritardo delle imposte che potranno essere sanati con il ravvedimento operoso in cui trovate da una parte una sanzione fissa e dall’altra un tasso di interesse legale che matura giornalmente sulle somme non versate.
Da non confondere invece con il tasso di interesse di mora che assume valori nvece ben più elevati (intorno al 9%) e che viene calcolato sulle somme dovute contrattualmente e non versate a cui segue per esmepio la messa in mora del debitore.
La tabella con i tassi di interesse legali passati
Da A Tasso interesse legale Disposizione
21/04/1942 15/12/1990 5% ART.1284 CODICE CIVILE
16/12/1990 31/12/1996 10% Legge 26 novembre 1990, n. 353
01/01/1997 31/12/1998 5% Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01/01/1999 31/12/2000 2,50% D.M. 10 dicembre 1998
01/01/2001 31/12/2001 3,50% D.M. 11 dicembre 2000
01/01/2002 31/12/2003 3% D.M. 11 dicembre 2001
01/01/2004 31/12/2007 2,50% D.M. 1 dicembre 2003
01/01/2008 31/12/2009 3% D.M. 12 dicembre 2007
01/01/2010 1% D.M. 4 dicembre 2009
01/01/2011 1,5%
01/01/2012 2,5%
01/01/2014 1,0%
Riferimenti normativi
Il decreto 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 2013, stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c. è fissata all’1%.
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