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Nuovo trattamento fiscale leasing: Auto e Immobili per professionisti

Da Raffa269

Nel seguito una sintesi pratica del trattamento fiscale del leasing ai fini del cui beneficiano i titolari di partita Iva o lavoratori autonomi o professionisti per dare ad alcune delle vostre domande di chiarimento anche sulla convenienza o meno di questo strumento contrattuale.

Deduzione del costo ai fini irpef e Ires

Leasing di auto e beni mobili
Per quello che concerne la deducibilità del costo dei canoni di leasing pagati annualmente facciamo riferimento tanto al leasing di leasing auto o tanto a quello più generale di leasgin di beni mobili come attrezzature da lavoro o altra strumentazione di cui potrebbe necessitare per esempio una ditta che non ha la disponibilità immediata per acquistarla e preferisce prenerla in leasing. Vi segnalo inoltre l’articolo di approfondimento dedicato al trattamento fiscale Leasing auto dove troverete altri chiarimenti.

Vi ricordo che già nel 2013 le spese sostenute dai lavoratori per le autonomi (e anche per le aziende ma per queste c’è il collegamento ad un articolo in calce) la percentuale di deduzione sull’auto diminuisce vistosamente attestandosi al 20%. Con la Legge di Stabilità 2013 tale percentuale viene definitivamente fatta scendere al 20 per cento infatti. Per i rappresentanti la percentuale invece si abbassa all’80% dal precedente 90% per i veicoli utilizzati dai soggetti che esercitano attività di agenzia o di rappresentanza di commercio (sono esclusi gli agenti immobiliari ed i promotori finanziari).

La durata minima del contratto di locazione finanziaria
Per i contratto stipulati dal primo gennaio 2014 la durata minima del periodo di ammortamnto non deve essere più pari a minimo due terzi del periodo di ammortamento ma dovrà essere della metà. Non vi preoccupate della verifica perchè le società di leasing questo lo sanno benissimo per cui dubito che vi propongano leasing con durate inferiori altrimenti la convenienza fiscale verrebbe praticamente a cadere però voi chiedetelo sempre al momento della stipula.

Gli interessi passivi sui canoni di leasing invece per le imprese ricordo che sono deducibili secondo la disciplina dell’ormai famoso articolo 96 del Tuir.

Leasing immobili
Per questo la deducibilità è condizionata alla presenza di una durata minima di 12 anni  mentre prima del 2014 la durata doveva essere non inferiore a 11 oppure superiore a 18 anni, per cui oggi questo viene semplificato.

Detrazione IVA

Per quello che concerne la detrazioni Iva sui canoni di leasing dei professionisti valgono le discipline viste già per i casi di acquisto perchè in questo caso vale il concetto di inerenze. Nel caso degli autoveicoli quindi la detrazione Iva per i professionisti sarà calcolata nella misura fissa del 40% dell’Iva pagata mentre per il leasing immbiliare sale al 100%.

Imposta di registro

Imposta di registro sulle cessioni dei contratti di leasing Immobiliare
Qualora vi trovaste a cedere o acquistare un beni mobili o immobili su cui insiste un contratto di leasing sappiate che dovrete pagare anche l’imposta di registro del 4% sul prezzo pagato aumentato della quota capitale compresa nei canoni residui ancora da pagare e del riscatto dell’immobile.

IPT
Inoltre per quello che concerne la famosa IPT che poteva avere anche un costo significativo ora viene discilinato che questa viene pagato non più due volte, ossia al momento della stipula e al riscatto ma solo al momento dell’effettivo acquisto dell’auto.

Irap
Anche in questo caso vale il precedente trattamento per cui i canoni saranno deducibili ai fini Irap dal valore della produzione netta mentre la quota relativa agli interessi pagati, essendo una componente finanziaria, saranno indeducibili.

Vi segnalo l’articolo dedicato alla convenienza del leasing rispetto all’acquisto.


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