L’accettazione senza riserve della prestazione tardiva non comporta automaticamente la rinunzia al risarcimento del danno discendente dal mancato rispetto del termine pattuito, occorrendo, a tal fine, una esplicita manifestazione di volontà. Detta forma di inadempimento, infatti, non viene sanata dall’accettazione di una prestazione resa in ritardo.
Cassazione Civile, Sez. II, 14 Marzo 2012, n. 4074
Teramo, 25 Marzo 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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