Quando si stipula un contratto d’affitto, l’inquilino o conduttore dovrà rispettare dei doveri disciplinati dall’art. 1587 del codice civile, oltre ad avere dei diritti.
La principale obbligazione è il pagamento del canone di locazione alla scadenza prestabilita, rispettando sempre le modalità di pagamento concordate.
Le parti sono libere di definire l’ammontare del canone purchè sia proporzionato al valore dell’immobile dato in locazione. Il canone resta invariato per tutta la durata del contratto, salvo non vi siano stati accordati gli aggiornamenti annuali Istat.
Oltre all’affitto mensile, il conduttore deve sostenere regolarmente varie altre spese, tra cui le utenze che molto raramente sono tutte incluse nel canone di affitto. Ad esempio le spese per energia elettrica, acqua, gas, tassa per lo smaltimento dei rifiuti, riscaldamento. Inoltre l’inquilino deve sostenere le eventuali spese per pulizie e luce delle scale e spese condominiali.
Il conduttore ha l’obbligo di servirsi della casa per l’uso determinato dal contratto, usando la “diligenza del buon padre di famiglia”. Quindi anche se non espressamente previsto ha il dovere di conservare e custodire la casa locata. Lui risponde della perdita e del deterioramento della casa, che avvengono nel corso della locazione anche se causati da un incendio, salvo non venga provato che siano accaduti per fatti non imputabili all’inquilino o causati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della casa.
Oltre alla custodia sussiste l’obbligo di manutenzione ordinaria che consiste nel mantenere la casa nello stato in cui è stata trovata e conformemente alla descrizione delle parti. Quando sono necessarie riparazioni non a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al proprietario. Se si tratta di riparazioni urgenti, possano essere eseguite direttamente dal conduttore, salvo rimborso,
purché abbia contemporaneamente avviso il proprietario .
Per individuare chi deve sostenere determinate spese di gestione è consigliato far riferimento alla tabella riassuntiva sulla ripartizione tra conduttore e proprietario, scaricabile anche dalla sezione “download”.
L’inquilino ha l’obbligo di restituire la casa alla scadenza del contratto nello stesso stato in cui si trovava quando gli è stata consegnata, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto. Non risponde invece del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.
Per evitare che alla fine del contratto di locazione, il proprietario pretenda che l’abitazione torni come era prima, l’inquilino, qualora volesse apportare dei cambiamenti, deve chiedere il permesso al proprietario. A maggio ragione senza aver ottenuto preventivamente il consenso, l’inquilino non ha alcun diritto di chiedere il pagamento delle spese sostenute per i miglioramenti apportati.
Definiti gli obblighi del conduttore, non possiamo che augurare alle parti interessate alla locazione di instaurare dei buoni e civili rapporti.
(questo articolo è stato scritto da Ketti Marini)