Obblighi penali e doveri morali

Creato il 23 maggio 2012 da Antonio
Conferenza Episcopale Italiana - Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti dei minori da parte dei chierici.
Da pagina 7 delle linee guida: "Nell’ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida."
Da Wikipedia alla voce Denuncia:
"...l'obbligo di denuncia vige anche nei confronti del cittadino in tre ipotesi:
- chi, ai sensi dell'art. 364 del codice penale "... avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito..."
- chi venga a conoscenza di fatti e circostanze riguardanti il sequestro di persona, anche solo tentato, ai sensi dell'art 630 del Codice Penale e dell'art. 3 del decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991
- chi venga a conoscenza di detenzione di armi o di esplosivi da parte di persone che non possiedono l'autorizzazione della questura del luogo in cui le armi sono tenute.
"
Per quanto riguarda gli obblighi penali il vescovo non ha obbligo di denuncia e per quanto riguarda gli obblighi morali?
Mi risulta che la CEI non perda occasione di spacciarsi per una delle agenzie morali più accreditate!

Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :